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Superbonus, le condizioni per la cessione del credito anche nel 2024

Prima del 17 febbraio 2023 deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)

di Alessandro Borgoglio

La domanda

È possibile usufruire della cessione del credito nel 2024 ed anche del superbonus 110 qualora sia stata assunta la delibera assembleare condominiale entro il 18 novembre 2022 e presentata la Cila entro novembre 2022, per lavori che si protrarranno nel 2024 ?
a. l. SA

La risposta è positiva. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, ai fini dell’esonero dal blocco generalizzato delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020 è sufficiente che in data antecedente al 17 febbraio 2023 «per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Dl 34 del 2020», condizioni che, per quanto riportato nel quesito, risultano soddisfatte nel caso di specie. La legge non limita la portata del predetto esonero dal blocco generalizzato delle cessioni/sconti al 2023 e, quindi, essendo soddisfatte la condizioni nel caso in oggetto, l’esonero si applica alle spese relative all’intervento Superbonus sino alla sua conclusione, anche qualora dovesse protrarsi sino al 2024.

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