Superbonus e villette, il quoziente familiare per la proroga guarda ai redditi del 2022
L’agevolazione del 90% le singole unità nel 2023 è riservata a chi avrà un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa incentivata
Il nuovo quoziente familiare messo a punto dal Governo sarà decisivo per stabilire chi potrà applicare nel 2023 il superbonus sulle cosiddette villette (case monofamiliari e unità indipendenti). Secondo il decreto Aiuti quater, però, il calcolo sarà basato sui redditi del 2022. E questo potrà complicare la scelta per tutti coloro che rischiano di trovarsi in prossimità del reddito di riferimento.
In pratica, siccome l’agevolazione del 90% per le villette varrà solo per il 2023, sarà importante muoversi rapidamente, in modo da avviare gli interventi dal 1° gennaio e sostenere tutte le spese entro il 31 dicembre dell’anno prossimo.
Il decreto legge 176/2022 concede l’agevolazione a tre condizioni:
● il contribuente dev’essere titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto) sulla «villetta» (cioè, casa monofamiliare o unità indipendente con accesso autonomo inserita in un edificio plurifamiliare);
● l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale (anche se non viene chiarito quale definizione di abitazione principale si applichi);
● il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro calcolato in base al nuovo comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (comma inserito dal decreto Aiuti quater).
Il criterio di calcolo, che a differenza dell’Isee non considera i patromoni, prevede che venga fatta la somma dei redditi complessivi posseduti da una serie di soggetti «nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa» (cioè nel 2022 per i lavori sostenuti nel 2023). I soggetti da includere nel perimetro sono il contribuente (cioè il possessore dell’immobile), il coniuge, il soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, i familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir presenti nel suo nucleo familiare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si siano trovati a suo carico.
Anche il reddito dei familiari andrà riscontrato in relazione all’annualità 2022 e potrà influire sul calcolo del reddito di riferimento. La tabella 1-bis allegata al decreto Aiuti quater, infatti, determina così il coefficiente per cui va divisa la somma dei redditi complessivi:
● 1 per il contribuente;
● +1 per il coniuge, convivente di fatto o soggetto unito civilmente;
● +0,5 se c’è un familiare a carico diverso dai soggetti indicati al punto precedente (+1 se i familiari a carico sono due; +2 se i familiari a carico sono tre o più).
Ad esempio, per una coppia con un due figli, il coefficiente per cui va divisa la somma dei redditi complessivi è 3. Se però uno dei due figli non fosse a carico dei genitori, il coefficiente sarebbe 2,5.
Con un coefficiente divisore di 3, una somma dei redditi complessivi pari a 45mila euro consente di beneficiare dell’agevolazione. Con un coefficiente di 2,5 la somma si abbassa a 37.500 euro.
Il fattore tempo, però, rischia di essere difficile da gestire. Quando ci si trova in prossimità del reddito limite, soprattutto per i lavoratori autonomi, potrebbe non essere così facile conoscere il reddito complessivo già sul finire del 2022, in modo da poter avviare eventuali lavori fin dall’inizio del 2023. Anche per i dipendenti vicini alla soglia, in particolare se ci sono stati vari rapporti di lavoro nel corso dell’anno, potrebbe essere necessario attendere la consegna della certificazione unica all’inizio del 2023.