Superbonus, per il professionista lo sconto in fattura è reddito
In caso di cessione a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto la differenziale costituirà per il cedente un onere finanziario deducibile
Le casistiche rappresentate nel quesito sono trattate espressamente dalla circolare 23/E/2022. In particolare, quanto alla concessione dello sconto in fattura in ambito di superbonus da parte del professionista, il punto 6.2.1 della circolare citata rileva che l’intero ammontare del credito d’imposta conseguito a seguito dello sconto, pari al 110% dell'importo scontato, è da considerare come un componente positivo di reddito in capo al professionista stesso, dalla medesima natura dei proventi tipicamente percepiti nell’esercizio dell’attività professionale. Come tale, esso sarà tassato non come plusvalenza o sopravvenienza attiva, ma ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 917/1986, TUIR, quale reddito da lavoro autonomo: e dovrà quindi essere dichiarato come tale. La stessa circolare precisa inoltre, alla pagina 119, che è da qualificarsi come operazione finanziaria la cessione da parte di tale professionista del credito incamerato via sconto verso un corrispettivo; e se la cessione viene realizzata, com’è ordinario, per un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto (corrispondente, per la circolare, all’attualizzazione del credito acquisito dal cessionario), tale differenziale costituirà per il cedente un onere finanziario, deducibile dal proprio reddito professionale.
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