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Superbonus, il proprietario unico di un edificio con due unità abitative applica le regole del minicondominio

Al termine dell’intervento è necessario il salto di due classi della classe energetica finale calcolata sull’intero edificio, rispetto alla classe energetica iniziale

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di Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietaria di un edificio composto da due unità abitative. Per realizzare un intervento agevolabile con il bonus 110% (in particolare vorrei realizzare il cappotto, sostituire gli infissi in una solo unità immobiliare, installare una piattaforma elevatrice e installare i pannelli fotovoltaici) è necessario che ciascuna unità immobiliare sia funzionalmente indipendente o è possibile usufruirne anche se nell’edificio c’è un solo contratto di utenza elettrica, di acqua e un solo impianto di riscaldamento comune ad entrambe le abitazioni?
C. D. - Ragusa

Nel caso di specie il 110% si rende applicabile come minicondominio con unico proprietario e non come edifici indipendenti, non essendoci i requisiti richiesti dalla legge (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n.234, circolari 24/E e 30/E del 2020 e 23/E e 28/E del 2022). Un’unità immobiliare, infatti, può ritenersi funzionalmente indipendente «qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale (comma 1bis, articolo 119, Dl 34/2020). Inoltre, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno. Viceversa si rende applicabile, sino al 31 dicembre 2023, il 110% previsto per i minicondomini con unico proprietario sino a quattro unità (articolo 119, comma 9,lettera a, Dl34/2020, risposta 461 del 2021). Per quanto riguarda le spese rilevanti di risparmio energetico (cappotto, come trainante e piattaforma elevatrice infissi, anche solo su una delle due abitazioni, e pannelli fotovoltaici come trainati), al termine dell’intervento è necessario il salto di due classi della classe energetica finale calcolata sull’intero edificio, rispetto alla classe energetica iniziale. Tutto subordinato all’esistenza di un preventivo impianto di riscaldamento e attestato dall’Ape (attestato di prestazione energetica) iniziale e finale.

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