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Tassazione ordinaria e deducibilità per gli l’assegno che cumula gli arretrati alla ex

di Alfredo Calvano

La domanda

Una sentenza di divorzio del dicembre 2016 prevede a carico del marito il pagamento di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della moglie di 600 euro mensili dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, 500 euro mensili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e 300 euro mensili dal 1° gennaio 2017 da rivalutarsi annualmente . Nel 2017 la moglie ha ricevuto ogni mese 300 euro e nel mese di settembre 35.000 euro per parte degli arretrati. Questi 35.000 euro che la moglie ha ricevuto nel 2017 sono imponibile per quest’ultima e quindi deducibili per il marito? Se sì, sono soggetti a tassazione separata trattandosi di arretrati?

Gli assegni di mantenimento derivanti dalla separazione (o divorzio) coniugale assumono valenza reddituale nei confronti del soggetto erogante,come onere deducibile soltanto se la loro corresponsione viene effettuata in base alla misura stabilita dal giudice e, soprattutto, in forma periodica (lettera c articolo 10 Tuir). In deroga a quest’ultimo stringente presupposto, è ammessa la deduzione dell’importo erogato in un’unica soluzione, se e in quanto cumulativo di assegni di mantenimento arretrati (Cassazione 4402/2014). È stato inoltre chiarito che in questa evenienza il percettore dell’ammontare complessivo degli arretrati così determinati dovrà sottoporli a tassazione ordinaria, non essendo legittimato alla scelta per la tassazione separata in base all’articolo 17 del Tuir (nota del ministero delle finanze 984/1997).

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