Tassazione ordinaria e deducibilità per gli l’assegno che cumula gli arretrati alla ex
Gli assegni di mantenimento derivanti dalla separazione (o divorzio) coniugale assumono valenza reddituale nei confronti del soggetto erogante,come onere deducibile soltanto se la loro corresponsione viene effettuata in base alla misura stabilita dal giudice e, soprattutto, in forma periodica (lettera c articolo 10 Tuir). In deroga a quest’ultimo stringente presupposto, è ammessa la deduzione dell’importo erogato in un’unica soluzione, se e in quanto cumulativo di assegni di mantenimento arretrati (Cassazione 4402/2014). È stato inoltre chiarito che in questa evenienza il percettore dell’ammontare complessivo degli arretrati così determinati dovrà sottoporli a tassazione ordinaria, non essendo legittimato alla scelta per la tassazione separata in base all’articolo 17 del Tuir (nota del ministero delle finanze 984/1997).
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