Imposte

Tax credit affitti, dati da ripetere nei quadri della dichiarazione

Le istruzioni al modello impongono di indicare più volte l’importo agevolato: dal prospetto sugli aiuti di Stato alla compilazione relativa ai crediti d’imposta

Il tax credit locazioni commerciali va indicato più volte in dichiarazione dei redditi. Le istruzioni al modello impongono infatti di riportare lo stesso importo ammesso al beneficio nei diversi quadri RF, RU e RS, complicando non poco la compilazione.
Per ogni casistica, inoltre, si applicano regole specifiche al fine di documentare non solo la spettanza del bonus, ma anche il monitoraggio nell’utilizzo.

I quadri RF e RG
Qualora il credito sia maturato nel periodo d’imposta 2020, va indicato in primis nel quadro di reddito, in ragione del fatto che la previa imputazione a conto economico impone la sterilizzazione degli effetti fiscali. Questo perché già la norma istitutiva disponeva che il bonus non concorresse alla formazione del reddito imponibile (articolo 28 del Dl 34/2020). Nel quadro RF (contabilità ordinaria) il codice interessato alla rettifica è il “99”.Discorso diverso per i contribuenti in contabilità semplificata, le cui regole di imputazione del componente positivo di reddito a bilancio sono differenti rispetto ai soggetti in contabilità ordinaria. Alla luce di ciò, e in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il componente non debba essere inserito nel quadro RG.

Aiuti di Stato: il quadro RS
Il bonus è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19»). Per tale ragione si deve compilare il prospetto “Aiuti di stato” presente nel quadro RS.In particolare, in questi casi va compilato il rigo RS401, riportando in colonna 1 il “codice aiuto 60”. In colonna 12 va invece indicata la forma giuridica (ad esempio, DI impresa individuale), in colonna 13 il codice impresa (esempio, 1 -microimpresa-), in colonna 14 il codice Ateco dell’impresa e in colonna 15 il codice “1” (settore). In colonna 17 e 29 l’importo dell’aiuto spettante (nell’esempio a lato: 3.680 euro). Infine, in colonna 26 va riportato il codice “20”.

Il quadro RU
Il cerchio compilativo si chiude idealmente nel quadro RU. La sezione va compilata solo da chi ha maturato il diritto al beneficio nel corso del 2020, che coincide – si ricorda – con l’avvenuto pagamento entro il 31 dicembre 2020. In questo caso si deve compilare il rigo RU1 con il codice “H8”. In RU5, colonna 3, si indica il credito spettante, avendo cura di segnalare in RU6 il credito già usato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920”, fino al 31 dicembre 2020. In RU 12 va il credito residuo non ancora utilizzato da riportare.In caso, invece, di utilizzo del credito direttamente in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, va compilato il rigo RU7 (colonne 4 e 5), con riporto diretto dello stesso al rigo RN35.

Il credito ceduto
In caso di cessione del credito (articolo 122, Dl 34/2020), il cedente deve comunque sempre compilare il quadro RU. La cessione va segnalata nel rigo RU9, colonna 1, riportando l’importo del credito ceduto (totale o parziale) comunicato alle Entrate con la specifica procedura entro il 31 dicembre. E non va mai compilata la successiva sezione VI-B del quadro RU.Viceversa, il cessionario (acquirente) del tax credit non deve mai compilare la sezione I del quadro RU; ma deve riportare il credito solo se quello ceduto nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione viene usato in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali. In tal caso, va indicato l’importo usato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, al rigo RS450.Tuttavia, ciò è possibile solo per le società di capitali, perché negli altri modelli (redditi Pf e Sp) il quadro RS450 – al momento – non è stato previsto.

Il modello Irap
In ultima analisi, il credito d’imposta va monitorato nel modello Irap. Anche qui (nella contabilità ordinaria) occorre la sterilizzazione del componente positivo di reddito fra le altre variazioni in diminuzione con il codice “99”, nonché l’indicazione fra gli aiuti di stato nel quadro IS.

I CASI RISOLTI

La situazione
La società Rossi Srl ha beneficiato nel 2020 del credito d’imposta locazioni (ex articolo 28 Dl 34/20) per la somma di 3.680 euro. L’importo è stato usato interamente in compensazione (codice tributo “6920”) già nel corso del 2020. Il contribuente dovrà rendicontare il beneficio in dichiarazione dei redditi: in particolare, andranno compilati i quadri RF, RS e RU.
La soluzione
Il beneficio affluito a conto economico, non soggetto a tassazione, va indicato fra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 con il codice “99”.Va anche riepilogato al rigo RS401 con il codice “60”; e nel quadro RU andrà esposto nel rigo RU1 con il codice “H8”, documentando in rigo RU5 e RU6 l’importo spettante e il conseguente utilizzo in F24.

La situazione
Un contribuente, esercente attività di ristorazione nel comune di Milano, rispettando tutti gli altri requisiti previsti, intende avvalersi del bonus locazioni di cui ai decreti Ristori e Ristori-bis. Vuole quindi pagare le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, tutte adesso nel 2021 e provvedendo poi a utilizzare nei prossimi mesi in compensazione il relativo beneficio.
La soluzione
Come di recente confermato dalle Entrate nella risposta a interpello 263/2021, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente matura il diritto al credito d’imposta sugli affitti nel corso del 2021.In considerazione di ciò, nessuna evidenza del bonus va indicata nel modello Redditi 2021.

La situazione
Anche il contribuente che non ha avuto la riduzione di fatturato richiesta dalla norma, ma era in stato di emergenza al 31 gennaio 2020, può - in presenza degli altri requisiti - beneficiare del tax credit locazioni di cui al decreto Ristori-bis. Ciò per effetto del preciso richiamo normativo al Dl 34/20 contenuto in questo decreto (articolo 8, Dl 137/2020).
La soluzione
Il bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 spetta (anche senza il calo dei ricavi di almeno il 50%) a chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 o, a far data dall’evento calamitoso, ha il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

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