Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sui bonus casa
Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di bonus casa rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.
Attestazione Soa per detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus»
Considerando che l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»? Solo queste due opzioni, infatti, sono considerate «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», dedicati ai «bonus diversi dal super bonus». Questa interpretazione sarebbe coerente con quella contenuta nel Dpcm del 17 settembre 2024 di attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, relativo alla comunicazione antifrode all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche per il solo super ecobonus e il super sisma bonus.
L’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce che, ai fini del riconoscimento del c.d. Superbonus e degli altri bonus edilizi (cfr. articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “SOA” (ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al riguardo, con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del Decreto Rilancio.».