Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sul Terzo settore
Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di Terzo settore rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.
L’opzione per i regimi semplificati
Dal 1° gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65.000 euro possono optare, ai soli fini Iva, per il regime semplificato previsto per i contribuenti minori, di cui alla legge 190/2014. Per le Odv e Aps che abbiano optato per la legge. 398/1991, è possibile continuare ad avvalersi, ai fini Ires, del relativo regime forfetario per la determinazione del reddito?
L’art. 5, comma 15-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto che in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del CTS, le OdV e APS che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai fini dell’IVA, il regime forfetario previsto per i professionisti e le imprese minori (articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il legislatore ha quindi previsto ai soli fini IVA il regime di cui all’art. 86 del CTS. Tale disposizione, al pari dell’art. 86 del CTS, ha carattere opzionale e non costituisce il regime naturale di detti soggetti.
Con riferimento agli adempimenti tributari, l’opzione per tale regime comporta che gli enti:
- emettono fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non detraggono l’IVA sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta (reverse charge), da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
- sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.
Anche il regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre del 1991, n. 398 è un regime opzionale e prevede la determinazione forfetaria della base imponibile IRES e dell’IVA a credito. In particolare, ai fini IVA si applicano le disposizioni previste per l’IVA sugli intrattenimenti dall’articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Con riferimento agli adempimenti fiscali gli enti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991:
- sono esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registro IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio, TV e pubblicità). Inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, esonera le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;
- devono versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;
- devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;
- devono annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.
Ciò posto, si ritiene che avendo detti regimi opzionali una propria autonoma disciplina, che prevede distinti adempimenti fiscali, nonché diversi presupposti di accesso (importo dei ricavi percepiti nell’anno precedente), non possano essere fruiti contemporaneamente sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette, ma alternativamente.