Telefisco 2025, le risposte del Mef: contenzioso tributario
Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell’Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2025. In tema di contenzioso tributario le risposte sono state date dal dipartimento di Giustizia tributaria.
Sospensiva e richiesta di pubblica udienza
Se la Cgt, a seguito della udienza di discussione sulla istanza di sospensione dell’atto impugnato, ex articolo 47 del Dlgs 546/92, dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e rinvia la «discussione del merito» a una data successiva (e non la «trattazione») è necessario comunque, presentare istanza di trattazione in pubblica udienza in quanto con il nuovo rito, in mancanza di una istanza espressa ed esterna al ricorso, la causa sarà trattata sempre in camera di consiglio o la richiesta di pubblica udienza deve intendersi assorbita dalla previsione della Cgt di «discussione» del merito in data successiva?
La discussione in pubblica udienza per la trattazione del merito è prevista dall’articolo 33 del Dlgs 546/92, il quale dispone che: “La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.”
La richiesta di discussione in pubblica udienza può essere formulata nel primo atto difensivo o con apposita istanza (cfr. ordinanza Cassazione 6 agosto 2024, n. 22163), da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell’udienza stessa ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Dlgs 546/92.
Pertanto, qualora le parti in giudizio non abbiano effettuato alcuna richiesta di discussione in pubblica udienza per la trattazione del merito, in presenza o da remoto, la controversia è trattata in camera di consiglio, ferma restando la possibilità di una delle parti di richiedere successivamente la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite nei termini previsti ex lege.
Nell’ipotesi di decisione sulla istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 Dlgs 546/92 e conseguente fissazione della trattazione del merito, non è necessario produrre una nuova richiesta di trattazione della discussione in pubblica udienza, qualora già effettuata nel primo atto difensivo o con apposita istanza.
Infatti, il giudizio cautelare, sebbene sia incidentale rispetto a quello di merito, è da considerarsi come autonomo e distinto da quest’ultimo, sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale, in quanto il suo oggetto consiste nella valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’esecuzione dell’atto impugnato.
In sostanza, la decisione sulla istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del Dlgs 546/92 non incide sulle modalità con le quali il giudice fissa la trattazione della discussione del merito mediante pubblica udienza in presenza o da remoto (articolo 33 del Dlgs 546/92), ovvero mediante la camera di consiglio (articolo 31 del Dlgs 546/92), sulla base delle richieste delle parti.
Attestazione di conformità delle copie
Il neointrodotto comma 5-bis dell’articolo 25-bis del Dlgs 546/92 stabilisce che «il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale». Il nuovo comma 5-bis come si coordina con le norme seguenti:
- l’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 (modificato dal decreto 21 aprile 2023) secondo il quale gli allegati possono essere depositati nel fascicolo telematico anche senza alcuna firma digitale o elettronica (articolo 10, comma 2 lettera c, del decreto 4 agosto 2015)?
- l’articolo 2719 del Codice civile che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche la cui semplice produzione è invece ammessa?Alla luce di tali circostanze, è corretto ritenere che l’«attestazione di conformità» richiesta riguardi solo i documenti che nel giudizio vanno prodotti in originale o in copia autentica come la procura e nel caso di documenti cartacei presenti nei fascicoli del primo grado (per i procedimenti ibridi)?
Il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del Dlgs 546/92, introdotto dal Dlgs 30 dicembre 2023, n. 220, dispone che: «Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale».
La suddetta disposizione, in un’ottica di completa digitalizzazione del processo tributario, in coerenza con il principio di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, prevede che il giudice tenga conto degli atti e documenti cartacei a condizione che, al momento del deposito telematico, il difensore attesti che la relativa copia informatica sia conforme agli atti e documenti posseduti in originale, in copia conforme all’originale ovvero nella disponibilità del difensore.
In sostanza, l’attestazione di conformità è richiesta non solo se il difensore detiene l’atto o il documento in originale o in copia conforme (articolo 25-bis, comma 1), ma anche nelle diverse ipotesi di atti e documenti non originali formati su supporto analogico in suo possesso, ad esempio nel caso di trasmissione da parte del cliente di fatture, contratti, ecc., non nativi digitali. Infatti, le modifiche apportate dal Dlgs 220/2023 al Dlgs 546/1992 non alterano, ma anzi si pongono in diretta attuazione del quadro normativo (Cfr. articolo 22 del Cad) riguardante l’efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici depositati telematicamente.
Quanto al coordinamento della disposizione in esame con le regole tecniche del processo tributario telematico (Ptt), premesso che il processo tributario telematico è assoggettato esclusivamente alle proprie specifiche regole tecniche, si evidenzia, peraltro, che l’apposizione facoltativa della firma digitale o elettronica agli allegati da depositare nel fascicolo telematico ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 4 agosto 2015, come modificato dal decreto ministeriale del 21 aprile 2023, non equivale ad attestazione di conformità, fornendo solo la prova della provenienza dell’allegato e avendo, altresì, finalità di natura meramente tecnico-informatica.
Unificazione in I grado ed esame del fascicolo in appello
Nel corso del primo grado relativo ad un accertamento notificato a numerosi soggetti ritenuti responsabili in solido e difesi da professionisti differenti, è stata disposta l’unificazione. In esito al giudizio è stata emessa un’unica sentenza che ha unificato tutti i procedimenti. A seguito di appello nel fascicolo telematico del secondo grado non è possibile vedere il fascicolo completo e quindi, in concreto, i documenti prodotti da ciascuna parte nel corso del primo grado perché relativo a una parte «non difesa» nel primo grado. Per tale ragione viene anche negato l’accesso temporaneo al fascicolo del primo grado degli altri ricorrenti inizialmente «separati».
Attesa l’impossibilità di produrre nuovi documenti in appello e che tutti gli allegati già prodotti dalle singole altre parti di fatto formano il «fascicolo unito», come è possibile esaminare i documenti prodotti dalle altri parti in primo grado necessari per garantire una completa difesa?
L’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, applicabile al processo tributario in virtù del rinvio alle norme del Codice di procedura civile operato dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92, prevede, al secondo comma, che le parti e i loro difensori muniti di procura possano accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ne consegue che, anche in caso di riunione dei ricorsi, è consentito l’accesso a tutti gli atti del processo alle parti processuali, costituite o anche non costituite, purché evocate in giudizio.
Nell’ipotesi in esame, il difensore che in secondo grado intenda consultare il fascicolo d’appello, può accedere direttamente ai soli fascicoli dei ricorsi in primo grado per i quali risulta essere già difensore nello stesso grado di giudizio. Per accedere, invece, agli altri fascicoli dei ricorsi in primo grado, oggetto della riunione, il difensore può presentare apposita istanza di accesso temporaneo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.
Detta procedura è in corso di implementazione al fine di garantire alle parti costituite di accedere direttamente all’intero fascicolo processuale, anche se riferito a più ricorsi riuniti.