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Terzo settore: registro dei volontari e assicurazione obbligatoria per Odv e Aps

Il Codice rinnova la disciplina da seguire da parte di tutti gli enti che si avvalgono di personale volontario

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di Ilaria Iannone e Gabriele Sepio

Registro dei volontari e assicurazione obbligatoria per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps): questi gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) che rinnova la disciplina da seguire per tutti quegli enti che si avvalgono di personale volontario (articoli 17 e 18).

Per il momento, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione alle sole Odv e Aps le quali rientrano a pieno titolo nella fase transitoria di attuazione della riforma (circolare ministero del Lavoro n. 20 del 2018); mentre con la messa in funzione del Registro unico nazionale riguarderanno tutti gli enti iscritti che ne fanno uso.

Due gli adempimenti da considerare per essere in regola con la riforma. Il primo riguarda l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari non occasionali che prestano attività per l’ente. Il secondo, invece, richiede di dotare i volontari di una copertura assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ad oggi per la tenuta del registro non vengono fornite indicazioni e al momento la strada più prudente per Odv e Aps sembra essere quella di continuare a seguire le disposizioni dettate dal decreto del ministero dell’industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1999, in attuazione dell'articolo 4 della legge 266/1991.

Nel dettaglio, si dovrà tenere un registro dei volontari, in cui iscrivere tutti i soggetti ammessi a partecipare all'organizzazione o che cessino di far parte della stessa, con l'indicazione per ciascun “aderente” delle generalità complete (luogo, data di nascita, residenza). Il registro inoltre dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato.

Giornalmente, poi, dovrà essere barrato e firmato dal soggetto preposto alla sua tenuta. Più delicata, invece, è la questione dell'obbligo assicurativo. Il Cts rinvia ad un apposito decreto che si occuperà di individuare meccanismi semplificati, con polizze anche numeriche. Tuttavia, in mancanza di tale decreto, numerosi sono gli interrogativi che gli operatori del settore si pongono in merito al corretto comportamento da tenere per ottemperare agli obblighi di legge. Specialmente se si pensa al ruolo che i volontari hanno ricoperto in questa fase emergenziale ed alle problematiche legate alla necessità di garantire a tali soggetti le medesime tutele dei lavoratori sul piano degli infortuni derivanti da Covid-19. Anche in questo caso, potrebbe essere utile attenersi ancora alle prescrizioni dettate dalla L. 266/1991, in attesa di future indicazioni sul punto.

Le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva o numerica e devono garantire tutti i soggetti che prestano attività di volontariato. Per capire il numero di polizze che l’ente dovrà contrarre, nel caso in cui si opti per quelle numeriche, farà fede il registro dei volontari. Discorso diverso per i volontari “occasionali” per i quali, in considerazione della prestazione non continuativa, potranno essere stipulate assicurazioni dedicate, che ad esempio offrano copertura solo per gli effettivi giorni di servizio del volontario.

Da ultimo, gli enti del Terzo settore che vogliano attivarsi con i propri volontari per azioni di sostegno e supporto alla cittadinanza in questo periodo emergenziale dovranno verificare con la compagnia assicurativa di riferimento la possibilità di estendere le coperture assicurative anche al rischio morte e malattie invalidanti derivanti da Covid-19. Oltre a tale accorgimento, bisognerà inoltre assicurare che le attività dei volontari siano svolte nel rispetto dei protocolli assunti in conformità alle disposizioni nazionali e regionali e delle norme di sicurezza.