Terzo settore, ai volontari solo rimborsi spese - L’assicurazione è obbligatoria
Le regole del Codice in vista dell’attuazione del Registro unico; la polizza deve coprire responsabilità civile,malattie e infortuni
Trattamento dei volontari con regole uniformi per tutti gli enti del Terzo settore. In vista dell’operatività del Registro unico nazionale (Runts), il cui decreto istitutivo è previsto per settembre, gli enti non profit sono chiamati a fare il punto sulle regole in materia di volontariato, al fine di allinearsi agli adempimenti previsti dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts).
La normativa
La riforma del Terzo settore è infatti intervenuta ad istituzionalizzare la figura del volontario, che riveste un ruolo cruciale nell’organizzazione e nelle attività del non profit. Sulla scia di quanto già previsto dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato (Odv), il Codice detta regole puntuali in tema di erogazione e rendicontazione dei rimborsi, tutele e obblighi assicurativi, estendendo questi adempimenti a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) che intendano avvalersi dei volontari.
Per altro verso, tenuto conto dell’importanza strategica che questo ruolo riveste nella vita di tante organizzazioni, vengono previste nella modulistica dei bilanci degli Ets apposite voci volte a dare evidenza dell’apporto del volontariato, mediante la valorizzazione dei relativi costi e proventi figurativi (si veda l’articolo sulla sinistra).
Vediamo dunque, nel dettaglio, in cosa consistono gli adempimenti legati all’impiego dei volontari e per quali enti rivestono particolare importanza.
Status, compensi e rimborsi
Nel definire la figura del volontario, il Codice del Terzo settore chiarisce innanzitutto che deve trattarsi di un soggetto che presta la propria attività in modo spontaneo e gratuito e senza alcun fine di lucro. Per questa ragione, il volontario non può in nessun caso essere remunerato, neppure dai beneficiari delle attività, e il suo ruolo è incompatibile con quello di lavoratore e con qualsiasi rapporto retribuito nel medesimo Ets per il quale l’opera di volontariato è prestata.
La verifica del rispetto di queste condizioni riveste particolare importanza per le Odv e per le associazioni di promozione sociale: queste particolari tipologie di Ets, infatti, sono caratterizzate dallo svolgimento dell’attività mediante l’apporto prevalente di volontari, requisito che dovrà essere dimostrato dall’ente al momento dell’iscrizione nella relativa sezione del Runts (mediante la documentazione dei volontari registrati e del personale impiegato).
In ragione della necessaria gratuità del rapporto, al volontario può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall’Ets e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfetari.
Una semplificazione è prevista per le spese di minore entità: entro l’importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili la spesa sostenuta potrà essere documentata con autocertificazione, purché l’ente deliberi preventivamente sulle tipologie di spese per la quale è ammessa questa modalità di rimborso (articolo 17 del Cts).
L’assicurazione
Tutti i volontari che prestano la propria attività per l’ente, inoltre, dovranno essere assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile (articolo 18 del Cts). In linea con quanto già previsto dalla legge 266/1991 per le Odv, per i volontari che prestano la loro attività in maniera continuativa per l’ente, è possibile stipulare polizze cumulative e numeriche, anche se manca ad oggi il decreto attuativo che dovrebbe disciplinare i relativi requisiti e controlli (articolo 18 del Cts).
È verosimile ritenere che in questo caso i soggetti assicurati debbano essere individuati mediante l’indicazione nell’apposito registro dei volontari, che gli Ets sono tenuti a redigere e aggiornare (articolo 17 del Cts).
In attesa dell’emanazione del citato decreto ministeriale attuativo, si ritiene opportuno in via prudenziale fare riferimento al regolamento già dettato per la previgente normativa in tema di Odv (Dm 14 febbraio 1992), che fissa disposizioni puntuali in merito alle modalità di tenuta del registro e ai requisiti delle polizze.
Resta inteso che l’obbligo assicurativo sussiste anche in relazione ai volontari occasionali, non iscritti nel registro: in questo caso, l’Ets potrà stipulare polizze nominative, legate alla singola giornata e al luogo/evento determinato in cui viene prestata l’attività.