Contabilità

Test del costo ammortizzato per i crediti del superbonus

Il criterio dell’Oic 15 avrebbe diversi vantaggi per i cessionari rispetto all’applicazione tout court dell’Oic 12

La possibilità di cedere il credito d’imposta per le agevolazioni in materia edilizia (articolo 121 del Dl 34/20, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 67, della legge di Bilancio 2021) rappresenta una delle novità più interessanti degli ultimi tempi, ancorché caratterizzata da una certa complessità applicativa.

Effetti differenziati

Nell’attesa che l’amministrazione finanziaria definisca in maniera univoca la natura del differenziale del 10% relativo al superbonus riconosciuto al cessionario (ad esempio, con sconto in fattura di 100 e credito emergente di 110), si creano effetti diversificati in relazione alla tipologia di soggetti destinatari della cessione del credito d’imposta (anche con riferimento alle altre agevolazioni: sismabonus, ecobonus e bonus facciate).

La corretta applicazione dei principi contabili Oic impone infatti l’adozione di uno specifico criterio di valutazione dei crediti iscritti in bilancio. Il che impone un’attenta riflessione ad esempio all’impresa edile che, dopo aver acquisito dal cliente il 110%, non lo cede a un istituto di credito, ma lo utilizza in proprio (caso probabilmente raro, ma da non escludere a priori).

In effetti, il cessionario che ricorre al criterio del costo ammortizzato per la valutazione il superbonus potrebbe conseguire un miglior risultato di esercizio andando a beneficiare di una maggiore deducibilità dei propri interessi passivi (articolo 96 del Tuir).

Criteri di valutazione

In generale, il criterio del costo ammortizzato è un metodo di valutazione del credito con scadenza superiore ai 12 mesi, disciplinato dall’Oic 15, da applicarsi:

● per obbligo, dalle società che redigono il bilancio nella forma ordinaria, salvo che i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sia di scarso rilevo (in tale caso sarà necessario darne motivazione in nota integrativa);

● per opzione, dalle società che redigono il bilancio nella forma abbreviata o microimpresa.

In base a questo metodo, il credito è rilevato inizialmente in bilancio:

● al «valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito» in assenza di attualizzazione;

● o, per tenere conto del “fattore temporale”, attualizzando i flussi finanziari futuri.

Il credito d’imposta derivante dalla cessione del superbonus si presta all’applicazione di tale criterio perché:

● ha natura finanziaria, in quanto utilizzabile per la compensazione dei debiti;

● ha durata superiore a 12 mesi, in quanto utilizzabile in compensazione in 5 anni (o 4 anni per il solo 2022, come previsto dall’articolo 1, comma 66, lettera a, punto 1, della legge di Bilancio 2021);

● il differenziale tra lo sconto in fattura e l’ammontare del credito d’imposta attualizzato, riconosciuto al cessionario, sarebbe da inquadrare quale interesse attivo, cioè come provento finanziario per remunerare il tempo intercorrente tra la data in cui l’opera è stata eseguita e quella in cui il credito è stato interamente compensato.

Da un punto di vista pratico, l’applicazione di questo criterio alla cessione del superbonus comporterebbe per il cessionario la registrazione di una serie di scritture contabili, che determinano la chiusura del credito verso il cliente, con la rilevazione di un credito d’imposta pari all’ammontare dello sconto in fattura maggiorato degli interessi attivi, rilevati annualmente fino al raggiungimento del 110% alla fine del quinto (o quarto) anno.

I riflessi fiscali

Ai fini fiscali, quindi, a fronte del differenziale tra gli “interessi attivi”, si avrebbe un duplice vantaggio: un minor utile tassabile, come effetto indotto di una più elevata deducibilità degli interessi passivi; e la non rilevanza ai fini Irap degli interessi attivi.

Quest’interpretazione contabile e fiscale – decisamente migliorativa rispetto all’applicazione tout court dell’Oic 12 (che vedrebbe la classificazione del surplus come «altri ricavi e proventi») – si potrebbe fondare sul fatto che, come già evidenziato, tale differenziale ha natura di provento finanziario a seguito della “dilazione” per la riscossione del credito e non di “contributo pubblico”. Come sottolinea anche il documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 9/2021 in tema di trattamento contabile dei crediti d’imposta connessi ai decreti “cura Italia” e “Rilancio”, acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti. Resta in ogni caso auspicabile un chiarimento o una conferma ufficiale.

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