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Le strade possibili per l’avviso di accertamento

Il contribuente può prestare acquiescenza agevolata, presentare un’istanza di accertamento con adesione optare per la sola definizione agevolata delle sanzioni

Rosanna Acierno

La domanda

Ho ricevuto un avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate notificatomi il 3 marzo 2023. Questo rientra tra gli atti per cui è possibile beneficiare dell’applicazione della riduzione a 1/18 della sanzione irrogata. Se decido di definire le sole sanzioni entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, per poi presentare istanza di accertamento con adesione per discutere con l’Agenzia la possibile riduzione della maggior imposizione accertata, è possibile fruire dell’abbattimento ad 1/18 della sanzione e dunque definire le sole sanzioni con il beneficio dell’abbattimento ad 1/18, oppure resta immutato il principio madre della definizione delle sole sanzioni nella misura di 1/3, in quanto l’abbattimento ad 1/18 è applicabile solo nel caso di acquiescenza totale all’atto, ovvero l’impossibilità di procedere poi anche solo con la semplice istanza di accertamento con adesione ?
I. N. - Varese

Nel caso prospettato, il contribuente potrà scegliere alternativamente se:

prestare acquiescenza agevolata (e, dunque, accettare la pretesa rinunciando alla presentazione del ricorso o dell’istanza di accertamento con adesione) con riduzione delle sanzioni irrogate nell’atto impositivo ad 1/18;

oppure

presentare un’istanza di accertamento con adesione al fine di tentare una negoziazione della pretesa e, in caso di accordo, ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;

oppure

optare per la sola definizione agevolata delle sanzioni, con riduzione delle stesse ad 1/3 dell’irrogato e con contestuale proposizione del ricorso.

Infatti, con riferimento, come nel caso prospettato, agli avvisi di accertamento notificati sino al 31 marzo 2023:

• l’articolo 1, comma 179 della legge 197/2022 ha introdotto una particolare forma di accertamento con adesione nell’ambito del quale è consentita la negoziazione della pretesa e, in caso di accordo con l’Ufficio, spetta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (l’ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), quand’anche siano irrogate nella misura massima;

• l’articolo 1, comma 180 della legge 197/2022 ha introdotto una peculiare forma di acquiescenza prevedendo, solo in caso di accettazione della pretesa mediante pagamento anche solo della prima rata entro il termine di 60 giorni e di contestuale rinuncia al ricorso e/o all’accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/18, nel rispetto del limite di 1/3 dei minimi edittali.

Tuttavia, non è stata prevista alcuna forma particolare di definizione agevolata delle sanzioni, che rimane quindi disciplinata dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97, con la conseguenza che in caso di definizione delle sole sanzioni, la riduzione spettante sarà comunque pari a 1/3 dell’irrogato, con possibilità ovviamente di proporre ricorso.

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