L'esperto rispondeAdempimenti

Un interpello per verificare se il bonus impatriati spetta a chi rientra dopo il master

di Michela Magnani

La domanda

Una persona fisica è stata ammessa a un corso universitario biennale (master mba) presso un istituto francese; il soggetto lavora in Italia e sarà messo in aspettativa durante il periodo del master. Al termine del master e, quindi con la ripresa del lavoro in aspettativa (presumibilmente a gennaio 2021), sarà promosso da quadro a dirigente con conseguente aumento di retribuzione. Potrà fruire de regime speciale per lavoratori rimpatriati (articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147)?
V.C. – Caserta

L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, regolamenta il «regime speciale per i lavoratori impatriati» al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni acquisendovi la residenza per svolgervi una attività lavorativa e favorire così lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.
In particolare, per tali soggetti specificatamente individuati nel comma 1 e nel comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, è previsto che:
• qualora gli stessi trasferiscano la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir;
• la mantengano per almeno due anni;
il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dagli stessi concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare nell’anno di acquisizione della residenza in Italia e nei quattro successivi.

Per coloro che trasferiranno la residenza in Italia dal 2020, l’agevolazione sarà ancora maggiore in quanto la base imponibile sarà ridotta al 30%. Ciò premesso, si evidenzia che la parte della norma che potrebbe riguardare il lettore è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2 dell’articolo 16, in base al quale possono beneficiare dell’agevolazione i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e che:
1) sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,

o
2) hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Al fine di evitare un uso strumentale dell’agevolazione contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 non in linea con la norma, con la circolare 17/E/2017 l’agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. In pratica, con questa precisazione, l’agenzia delle Entrate ha voluto evitare che potessero fruire dell’agevolazione soggetti per i quali il rientro in Italia si ponesse in continuità con la precedente posizione lavorativa. Sulla base di questo principio, l’agenzia delle Entrate, con successive risposte a specifiche domande poste dai contribuenti (confronta interpello 76/2018 e parere 45/2018) ha infatti specificato che l’interpretazione restrittiva prima rappresentata, con riferimento al rientro in Italia di soggetti in precedenza distaccati, non dovesse invece precludere la possibilità di fruire dell’agevolazione nei confronti di soggetti in precedenza distaccati il cui rientro in Italia non fosse una diretta conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma fosse invece determinato da altri elementi comunque funzionali alla ratio della norma agevolativa.
In particolare, secondo l’agenzia delle Entrate possono essere ipotesi in cui il rientro in Italia non è conseguenza della naturale scadenza del distacco ma è determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa e, pertanto, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 16 del Dlgs 147 del 2015, la posizione di dipendente distaccato non preclude ai lavoratori l’accesso al beneficio previsto dal citato articolo 16, quelle in cui:
1.il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
2.il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

Applicando tali principi alla fattispecie posta dal lettore, si rileva che analogamente a quello che accade nel distacco, viene mantenuto un rapporto di lavoro con un datore di lavoro italiano e viene stabilito contrattualmente il trattamento che verrà applicato al momento del rientro in Italia. Poiché per la durata della permanenza all’estero e per la tipologia di attività che verrà svolta dal dipendente al rientro in Italia sussistono dubbi sia in merito all’effettivo radicamento del lettore nel territorio estero sia sul fatto che lo stesso assumerà un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, si consiglia di presentare un interpello all’agenzia delle Entrate che valuterà la posizione specifica del contribuente in merito al diritto a fruire dell’agevolazione.

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