Un rischio la «cessione» delle donazioni a terzi
Al fine di inquadrare correttamente le categorie di offerte, liberalità e contributi meritevoli delle agevolazioni previste per le Onlus è necessario dettare la definizione contrattuale che le definisce e le caratterizza.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Gli elementi essenziali della donazione sono due: lo spirito di liberalità e l'arricchimento del donatario.
Definiti tali concetti, appare chiaramente che non è possibile effettuare o ricevere una donazione a destinazione vincolata a favore di un terzo. E se ciò avviene è l'associazione di volontariato che assume il comportamento anomalo in quanto, una volta ricevuta la donazione, essa non è obbligata in alcun modo a ridestinarla ad un terzo soggetto, soprattutto dopo aver certificato di aver ricevuto una donazione che per il donante gode della deducibilità dal reddito. In forza di ciò, si ritiene che il soggetto che possa subire eventuali conseguenze da tale modus operandi possa essere proprio l'associazione Onlus e non solo sul piano tributario, quanto anche sotto altri aspetti, ad esempio, potenzialmente e in base agli importi complessivi, anche in base della norma antiriciclaggio.
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