L'esperto rispondeAdempimenti

Università escluse dall’invio telematico

La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020

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di Margherita Pignatelli (divisione Contribuenti - agenzia delle Entrate)

La domanda

L’università che cede dei beni al dettaglio è esclusa dall’invio telematico dei corrispettivi, in quanto rimane esclusa ai sensi dell’articolo 2 lettera qq) del Dpr 696/96, anche se la sua contabilità è economica?

L’invio telematico dei corrispettivi avviene, in generale, secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 127 del 5 agosto 2015.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, modificato con successivo decreto dello stesso ministero del 24 dicembre 2019, prevede alcune ipotesi di esclusione. Per quanto di interesse, il predetto decreto precisa, tra l’altro, che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione «in fase di prima applicazione, (…) non si applica:

a)alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696».

Sono quindi escluse anche le operazioni di cui alla lettera qq) del citato articolo 2 del Dpr 696 del 1996 ovvero «le cessioni e le prestazioni poste in essere da (…) enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica».

Considerato che le istituzioni universitarie sono annoverate tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2 del Dlgs 165 del 30 marzo 2001 e, pertanto, sono obbligate alla tenuta della contabilità pubblica, le stesse potranno usufruire dell’esonero previsto dall’articolo 2 del Dpr 696 del 1996 e, conseguentemente, anche dell’esonero dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, indipendentemente dalle modalità di tenuta della contabilità, le cui regole sono state modificate dall’articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 204 e dai successivi decreti in materia.

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