Utili distribuiti agli associati al termine del periodo d’imposta
La ripartizione del reddito prodotto dall’associazione va effettuata tra gli associati che risultano tali al termine del periodo d’imposta in quanto gli utili si determinano soltanto alla fine del periodo d’imposta.
I prelievi effettuati nel corso dell’anno non costituiscono acconti di utili, ma anticipazioni finanziarie intervenute fra l’associazione e i singoli partecipanti, che non hanno rilievo ai fini della determinazione del reddito prodotto dall’associazione, nel senso che non costituiscono componente negativo.
Le eventuali somme liquidate all’associato nei cui confronti si scioglie il rapporto associativo, a titolo di indennità di recesso, costituiscono, invece, un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto dall’associazione e, per il percipiente, indennità da assoggettare a tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera l), del Tuir, del Dpr 917/1986, se tra la data di costituzione dell’associazione e quella di comunicazione del recesso è trascorso un periodo di tempo superiore ai cinque anni. Qualora tra la costituzione dell’associazione e la comunicazione del recesso dell’associato intervenga un periodo di tempo inferiore, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione ordinaria e vanno indicate nel quadro RE del modello Redditi persone fisiche.
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