Adempimenti

Variabili precalcolate anche per gli Isa 2020 ma con impatto ridotto

Scompaiono gli indicatori legati alle certificazioni uniche: dal numero di incarichi ai compensi percepiti

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Anche quest’anno per poter procedere ad elaborare gli Isa 2020 (reddito d’imposta 2019) per ogni contribuente sarà necessario dover scaricare le cosiddette «variabili precalcolate».
La procedura è quella già sperimentata lo scorso anno. Ciò che cambia è il numero delle variabili in gioco che si riducono, in alcuni casi anche sensibilmente, alla luce del restyling previsto per il periodo d’imposta 2019 rispetto al 2018. Scompaiono, infatti, dal novero degli indicatori elaborabili dal sistema, alcuni indici di anomalia che tipicamente avevano generato qualche problema lo scorso anno.

Ma andiamo con ordine. Il provvedimento delle Entrate del 31 gennaio 2020 con il quale è stata validata la modulistica 2020, ha previsto anche l’approvazione delle procedure tecniche per l’acquisizione degli «ulteriori dati» necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019. Si tratta come per lo scorso anno di «importare i dati» economici presenti in Anagrafe tributaria al fine di far funzionare alcuni indicatori di anomalia ed il cosiddetto coefficiente individuale che va a calmierare il risultato finale dell’Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli 8 anni precedenti.

L’acquisizione
Tali elementi possono essere acquisiti dai contribuenti attraverso la consultazione del cassetto fiscale, all’interno dell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.


Analogamente, allo scorso anno (si veda il provvedimento del 10 aprile 2019) anche i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998, possono accedervi direttamente attraverso il «Cassetto fiscale delegato» del contribuente.

In particolare, vengono previsti due distinti procedimenti: con delega massiva (per tutti i clienti per quali l’intermediario possiede l’accesso al cassetto fiscale) e con procedura individuale (per singolo soggetto).

L’iter previsto rimane in sostanza quello elaborato lo scorso anno. I punti 5 e 6 del provvedimento del 31 gennaio 2020 sono in pratica identici rispetto ai punti 8 e 9 del provvedimento dello scorso 10 maggio 2019 con riferimento al periodo d’imposta 2018, con buona pace di chi sperava in una semplificazione specie con riferimento al successivo travaso dei dati nel singolo Isa una volta conclusa l’importazione. Dove si registrano i principali cambiamenti è nei dati da importare.

Stop alle variabili delle certificazioni uniche
Non ci sono più, infatti, tutte quelle variabili legate alle certificazioni uniche. Ci si riferisce al «Numero di modelli Cu nei quali il contribuente risulta essere incaricato alla presentazione telematica», «all’importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica» e al «numero degli incarichi derivanti dalla certificazione unica».

Di conseguenza non saranno più operativi tutti quegli indicatori di anomalia legati a tali variabili (ad esempio corrispondenza dei compensi dichiarate con il modello della Certificazione unica), la cui indicazione, va detto per dovere di cronaca, rimane nella nota metodologica associata al singolo Isa, ma che per il 2019 rimangono in pratica sterilizzati e non applicabili per mancanza dei dati che fanno girare l’indicatore, che come detto non sono più oggetto di importazione.

Spariscono anche tutti gli indicatori di anomalia per i soggetti in perdita nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio «reddito negativo per più di un triennio»).

Non ci sarà più nemmeno l’indicatore di anomalia che misurava l’entità dei ricavi dichiarati con l’importo complessivo annuo risultante in anagrafe tributaria dalla registrazione del contratto per le società immobiliari di gestione. Anche in questo caso il dato relativo ai canoni di locazione desumibili dai contratti registrati in agenzia delle entrate non sarà più oggetto di specifica importazione nelle precalcolate.

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