Imposte

Verifica impianti: niente reverse charge

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di Michele Brusaterra


Non si applica il meccanismo dell'inversione contabile per l'attività di «verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti».

La lettera a-ter del sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/1972, introdotta dal comma 629 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), dispone che l'inversione contabile, il cosiddetto reverse charge, trova applicazione anche per i servizi ivi elencati, purché siano resi su edifici.

Si tratta, per la precisione, delle prestazioni di servizi: di pulizia, di demolizione, di servizi di installazione di impianti, di completamento relative a edifici. Per tali prestazioni si deve applicare, quindi, il meccanismo dell'inversione contabile a prescindere dalla qualifica soggettiva di chi le pone in essere.

Proprio in tema di servizi di installazione e manutenzione degli impianti effettuati in edifici, l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, attraverso la risoluzione n. 111/E dell'11 agosto 2017, in merito all'attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti (codice Ateco 71.20.21 – «Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi»).

Osserva l'agenzia delle Entrate, innanzitutto, che il Dpr 462/2001 prescrive, tra le altre, l'obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività, da parte di soggetti abilitati, con il fine di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

Ove, quindi, l'attività decritta dall'istante, ossia la verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, sia limitata a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla specifica normativa di settore, senza interventi di natura pratica, il meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione, trovando applicazione, invece, il “normale” meccanismo Iva.

Ricorda l'Agenzia, infatti, che con la propria circolare 14/E/2015, sono stati elencati i codici attività per cui si rende applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, anche con riferimento ai servizi di cui alla lettera a-ter già richiamata, e che tale elenco è tassativo. Per quanto riguarda l'attività di installazione di impianti, è stato già all'ora precisato che la norma si riferisce anche alla loro manutenzione, e i codici attività Ateco 2007, che rientrano nel meccanismo dell'inversione contabile, sono solo quelli riferiti a queste attività ed elencati nella predetta circolare.

Non rientrando il codice Ateco 2007 indicato dall'istante tra quelli presi in considerazione nel documento indicato, la conclusione non può che essere quella di escludere dal regime dell'inversione contabile in commento l'attività decritta a condizione, però, che non vengano effettuate manutenzioni.

Ove, al contrario, vi sia un'attività che preveda anche interventi, di qualsiasi natura, di manutenzione sugli impianti, allora torna applicabile il reverse charge indipendentemente dal codice Ateco 2007 ufficialmente dichiarato dal prestatore, facendo fede l'attività effettivamente svolta.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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