Professione

Via libera alla Stp con tre soci accomandatari al 30% e una Srl accomandante al 70%

Pronto Ordini dei commercialisti: lo statuto o i patti parasociali devono però garantire l’effettiva capacità decisionale dei soci professionisti con la maggioranza di almeno i due terzi

di Federica Micardi

Può essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo la Stp, costituita sotto la forma societaria di Sas, che vede tre soci professionisti quali soci accomandatari, ciascuno con una partecipazione del 10%, e una Srl “finanziatrice” come socio accomandante che partecipa al 70 per cento. È questa la risposta fornita dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il Pronto Ordini 150/2022.

Il caso è stato presentato dall’ordine di Vicenza, che evidenzia come in base allo statuto della Sas le decisioni saranno assunte dai soli soci accomandatari, che sono dottori commercialisti iscritti all’Ordine; l’Ordine chiede se ciò deroghi alla necessità che i soci professionisti partecipino per almeno due terzi nel capitale sociale della Stp come previsto dalla legge.

La legge 183/2011

La questione sollevata nel quesito è una problematica che non ha una soluzione certa e la causa va cercata nella formulazione definitiva della legge 183/2011, articolo 10, comma 4, lettera b).

La norma infatti prevede che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»: questi due requisiti, secondo una lettura letterale – e l’iniziale interpretazione dello stesso Consiglio nazionale – devono esistere contemporaneamente. In base all’interpretazione data dal Consiglio nazionale con l’informativa 60 dell'8 luglio 2019 (una volta recepito il pensiero dell’Antitrust AS1589 e AS1589B), però, è sufficiente la sussistenza di almeno uno dei due requisiti: un’interpretazione che tende quindi a privilegiare i profili concorrenziali ampliando la possibilità di reperire finanziamenti.

Elemento determinante sarà lo statuto (che per il quesito in oggetto non è stato presentato). Il Consiglio nazionale rimanda quindi al notaio rogante e/o all’Ordine di appartenenza il compito di verificare se lo statuto o i patti parasociali garantiscono l’effettiva capacità decisionale dei soci professionisti con la maggioranza di almeno i due terzi.

La giurisprudenza

Con la premessa che le pronunce sulle Stp sono al momento molto scarse, sul tema il Consiglio nazionale segnala che due tribunali chiamati a derimere questioni sorte tra i soci di Stp hanno stabilito che la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto il duplice profilo: sia con riferimento al numero dei soci professionisti (almeno due), sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018; Tribunale di Roma, 26 aprile 2021 con riferimento a una Stp organizzata in forma di Srl).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©