Imposte

Dalla Svizzera alla Francia: così cambia il regime fiscale per i frontalieri italiani

È molto diverso lavorare a Mentone piuttosto che a Lugano, anche se l’accordo con il Paese elvetico del 23 dicembre scorso è destinato ad avvicinare i due regimi

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di Alberto Crosti e Stefano Vignoli

Ci si aspetterebbe che la figura del lavoratore “frontaliere” abbia un trattamento fiscale identico a prescindere dal Paese in cui lavori, ma in effetti non è così. Sotto un profilo fiscale, è molto diverso risiedere in Italia e lavorare a Mentone piuttosto che a Lugano, anche se il recente accordo con la Svizzera del 23 dicembre 2020 (entrata in vigore prevista nel 2023, previa ratifica dei due Parlamenti) è destinato ad avvicinare in futuro i due regimi impositivi.

La tematica riguarda i numerosi lavoratori che varcano ogni giorno il confine per andare a lavorare in Paesi limitrofi, quali Francia, Monaco, Svizzera, Austria e Slovenia.

In primo luogo, occorre guardare agli accordi pattizi che prevalgono sulla normativa nazionale. Ad esempio, in base alla Convenzione con la Francia, «i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti» con conseguente tassazione esclusiva in Italia del residente che lavora in Francia (tassazione che prevede degli alleggerimenti fiscali sotto forma di esenzione di parte del reddito).

Anche il frontaliere che lavora in Austria è imponibile esclusivamente in Italia, mentre la convenzione italo-slovena non prevede disposizioni specifiche e occorrerà pertanto fare riferimento ai criteri generali.

La particolarità svizzera
Diversamente, l’articolo 15 della Convenzione italo-svizzera prevede - quale regola generale - la tassazione nello Stato della fonte, avendo permesso così, negli anni, ai frontalieri italiani di beneficiare della più favorevole tassazione elvetica.

Il punto è tuttavia oggetto di revisione: col nuovo accordo la tassazione dei redditi avverrà in Svizzera nella misura dell’80% con conguaglio in Italia, dove il reddito svizzero verrà dichiarato (worldwide principle taxation) con credito di imposta per le imposte versate in Svizzera da calcolare con attenzione in considerazione della limitata tassazione in Svizzera e della franchigia parziale riconosciuta al frontaliero.

Nel nuovo regime di tassazione concorrente è prevedibile un forte aumento del carico impositivo per i frontalieri. Le nuove regole non si applicheranno comunque ai frontalieri che già lavorano in Svizzera.

L’accordo definisce inoltre, anche per i rapporti in corso, la figura di “lavoratore frontaliere” che deve risiedere in primo luogo entro 20 km dalla frontiera e lavorare in zona di frontiera tornando quotidianamente al proprio domicilio (lo smart working non viene preso in considerazione).

L’inquadramento con la Francia
Più ampio è il perimetro geografico dei frontalieri che lavorano in Francia, in quanto per zone frontaliere si intendono le Regioni confinanti con la Francia (Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta) e, per la Francia, i Dipartimenti confinanti.

Il diverso inquadramento può riflettersi anche sulla possibilità/interesse ad aderire ai regimi di attrazione in favore dei nuovi residenti provenienti dalla Francia. Se l’accesso al regime degli impatriati non è compatibile con la posizione di frontaliere, in quanto richiede espressamente che il reddito sia prodotto in Italia, chi risiede e lavora in zone frontaliere Oltralpe e percepisce stipendi elevati potrebbe valutare con favore il trasferimento in Italia per beneficiare della flat tax.

Sul punto occorre tuttavia prestare attenzione, in quanto la Convenzione italo-francese prevede la particolarità che le retribuzioni dei dirigenti siano regolate dall’articolo 16 con potestà impositiva concorrente del Paese della fonte.

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