Imposte

Compravendite, registro fisso per la clausola sulla compensazione legale

La risposta a interpello 358 precisa che alla clausola, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, si applica l’imposta fissa se contenuta in atto pubblico

di Elisabetta Smaniotto

La clausola di un contratto di compravendita che contiene la dichiarazione dei contraenti di avvalersi della compensazione legale di cui all’articolo 1243 del Codice civile è soggetta all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 358 del 16 settembre 2020, ove si analizza il caso di un compratore che, dovendo pagare il prezzo al venditore, invece di effettuare il pagamento, lo compensa con un credito di pari importo che il compratore medesimo vanta verso il venditore.

La compensazione, quando ne ricorrano i presupposti (i debiti oggetto di compensazione debbono essere omogenei, certi, liquidi ed esigibili: articolo 1243 del Codice civile), opera (è la cosiddetta compensazione “legale”) a prescindere da un accordo in tal senso tra i debitori che compensano le loro ragioni: nel senso che chi sia richiesto di un pagamento ben può eccepirne la compensazione con un credito dal medesimo soggetto vantato verso la controparte.

Quando, invece, non ricorrono i presupposti della compensazione “legale” (ad esempio perché un debito non abbia le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’articolo 1243 del codice civile), ove i soggetti interessati vogliano comunque effettuare la compensazione delle rispettive ragioni, occorre la stipula di un contratto (cosiddetta compensazione “volontaria”) in tal senso.

La risposta 358 si occupa dunque della compensazione legale, osservando che la disposizione con la quale le parti dichiareranno di avvalersi della compensazione legale di cui all’articolo 1243 del Codice civile, contenuta all’interno di un atto di compravendita, «è una disposizione autonoma, finalizzata al pagamento del corrispettivo, avente natura ricognitiva».

Infatti, la dichiarazione di compensazione, da un lato, non muta la situazione preesistente in quanto l’estinzione dei reciproci debiti si verifica automaticamente per effetto di legge e, d’altro lato, non presuppone una situazione di incertezza tra le parti. «Infatti, l’effetto estintivo si verifica ipso iure, per l’avvenuta coesistenza dei reciproci crediti», con la conseguenza che la dichiarazione dell’interessato di volersi avvalere della compensazione equivale a una dichiarazione diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e non a costituirlo.

Pertanto la disposizione ricognitiva della compensazione legale, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa se contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico.

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