L'esperto rispondeImposte

Industria 4.0, l’effetto del cambio di bene sulla misura del bonus

Possibile acquistare un bene diverso dallo stesso fornitore con un credito del 40% se entro il 2022 è stato ordinato il nuovo modello e è stato imputato al nuovo acquisto l’acconto inizialmente versato

immagine non disponibile

di Chiara Vanni

La domanda

Una società ha prenotato il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, Industria 4.0, legge 178/2020 (nella misura del 50%) per l’acquisto di una macchina agricola - Modello X - mediante il pagamento dell’acconto del 20% e l’ordine accettato dal venditore effettuati a dicembre 2021. L’investimento non si è realizzato entro il 31 dicembre 2022 per mancata consegna da parte della casa produttrice della macchina al proprio concessionario. Poiché la casa produttrice non sarà più in grado di consegnare la macchina del modello X, si chiede se è possibile usufruire del credito d’imposta nella misura del 40% sull’acquisto di un’altra macchina agricola della stessa casa produttrice, con medesime caratteristiche ma del Modello Y, quindi diverso da quello originariamente ordinato, se la consegna avverrà entro il 30 settembre 2023.
F. M. - Perugia

A norma dell’articolo 1, comma 1056 della legge 178/2020, il credito d’imposta “industria 4.0” nella misura del 50% spetta a condizione che l’investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 oppure entro il 31 dicembre 2022 purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%del costo di acquisizione. Poiché, nel caso prospettato, alla data del 31 dicembre 2022 il bene non è stato consegnato, è pacifico che non sarà possibile usufruire del credito nella misura del 50 per cento. Il successivo comma della norma in esame prevede poi che spetta un credito nella misura del 40% qualora l’investimento sia effettuato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 oppure successivamente entro il 30 settembre 2023 (ora la conversione del Milleproroghe punta a portare il termine al 30 novembre 2023: si veda l’articolo «Investimenti entro novembre per i bonus beni strumentali») purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al fine di valutare la spettanza del credito d’imposta nella misura del 40% nel caso prospettato dal quesito, occorre verificare se entro la data del 31 dicembre 2022 si siano realizzate congiuntamente le seguenti condizioni:

• la macchina modello Y sia stata ordinata al fornitore e il relativo ordine sia stato accettato;

• il versamento inizialmente effettuato per l’acquisto della macchina modello X sia stato formalmente imputato ad acconto per l’acquisto della macchina modello Y.

Si ritiene prudenzialmente preferibile che tale imputazione sia avvenuta mediante modalità dotata di data certa.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri.

Consulta le risposte del Forum speciale, abbinato a Telefisco 2023, il convegno annuale del Sole 24 Ore che si è svolto giovedì 26 gennaio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©