Affitto dei fuori sede detraibile con residenza fiscale in Italia
L’agevolazione fiscale si mantiene anche se ci si trasferisce all’estero per motivi di lavoro
Sono detraibili i canoni di locazione per il lavoratore dipendente «fuori sede» sino a quando mantiene la residenza fiscale in Italia, anche se in un secondo momento si trasferisce all’estero per motivi di lavoro. Il chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 288/2020 di ieri dell’agenzia delle Entrate ed è di attualità nel post lockdown, in cui la ripresa mobilità dei lavoratori e il lavoro «smart» diventeranno temi sempre più cruciali.
Nel caso in esame, dopo per un periodo di lavoro in Italia in un comune diverso da quello di origine, il lavoratore si era trasferito per motivi professionali all’estero nella seconda metà del 2019, con contestuale iscrizione all’Aire. Con l’interpello chiedeva conferma che la detrazione dei canoni di locazione, spettante ai dipendenti che spostano la residenza in un altro comune per motivi lavorativi, permanga anche nel caso dei soggetti che successivamente si trasferiscono fuori dai confini nazionali.
I principi generali che regolano la tassazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, per i residenti in Italia, che l’imposta si applichi sull’insieme dei redditi ovunque prodotti, mentre, per i non residenti, che siano soggetti a imposizione solo i redditi prodotti nel nostro Paese. Nel caso in esame viene in rilievo l’articolo 16, comma 1-bis, del Tuir, secondo cui spetta una detrazione dall’imposta lorda – entro certi limiti di reddito - a condizione che:
O il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
O il nuovo comune, in cui il dipendente conduce un immobile in locazione adibito ad abitazione principale, si trovi ad almeno cento chilometri dal precedente e comunque al di fuori della regione di origine;
O la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni rispetto alla richiesta della detrazione. Il beneficio si applica a prescindere dal tipo di contratto concluso, in quanto la norma non richiama la legge n. 431/1998 sulle locazioni degli immobili a uso abitativo (circolare 58/E/2001), e anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto (circolare 13/E/2019).
Nella risposta a interpello l’Agenzia conferma la possibilità di accedere alla detrazione in questione, sul presupposto che - nonostante il trasferimento della residenza civilistica all’estero - per il 2019 il lavoratore sia considerato residente fiscale in Italia avendo qui trascorso la maggior parte del periodo di imposta. Viceversa, in relazione alle due successive annualità potenzialmente agevolabili in cui l’istante non sarà più fiscalmente residente in Italia, la detrazione non potrà ritenersi applicabile. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, Tuir, nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo, costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3. E il comma 3, nel prevedere quali sono le detrazioni dall’imposta lorda dovuta dai non residenti, non include quelle per canoni di locazione disciplinate dal citato articolo 16 del Tuir.