Anche per gli avvisi bonari la notifica slitta al 2021
Il divieto di invio riguarda le comunicazioni di irregolarità a prescindere che scadano o meno nel 2020
Fino alla fine dell’anno sussiste il divieto espresso di notifica non solo degli atti di accertamento in scadenza ma anche dell’invio di qualsivoglia comunicazione di irregolarità, a prescindere che si tratti di annualità in scadenza nel 2020 o successivamente.
L’articolo 157 del decreto rilancio (Dl 34/2020) ha previsto, tra l’altro, che gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento in scadenza a fine anno devono essere formati entro il 31 dicembre (2020) e notificati non prima dell’anno prossimo. Al riguardo, si osserva che sebbene la norma non qualifichi chiaramente come decadenziale il termine di emissione degli atti, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che così sia. In primo luogo, trattandosi di termini connessi all’azione di accertamento, essi sono naturalmente decadenziali. Si pensi, ad esempio, al termine per la notifica della comunicazione di rigetto della definizione delle liti pendenti (articolo 6, comma 12, del Dl 119/2018) che, pur in assenza di esplicita previsione di legge, è stato ritenuto decadenziale dalla stessa prassi amministrativa (circolare 6/E/2019). Si osserva inoltre che il comma 5 del medesimo articolo 157 si preoccupa di indicare le modalità per provare la formazione degli atti entro la fine del 2020. La sussistenza di una previsione di legge relativa alla prova della data di emissione degli atti impositivi dimostra che si è al cospetto di una scadenza posta a pena di nullità dell’atto medesimo.
La norma in esame inoltre stabilisce che non possano essere trasmesse, tra l’altro, le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, prima dell’inizio dell’anno prossimo, senza alcun riferimento alla data di decadenza delle annualità oggetto delle comunicazioni medesime. La finalità di tale divieto risiede nella rubrica dello stesso articolo 157. Si vuole evitare di ostacolare la ripresa delle attività economiche con richieste di pagamento di tributi e a tale scopo non rileva, con tutta evidenza, il fatto che si tratti di annualità in scadenza o meno.
Tanto più che, a supporto di tale ratio, la modifica del decreto Rilancio stabilisce il differimento di un anno dei termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021. Alla luce di quanto appena considerato, peraltro, si ritiene che il divieto di notifica nel 2020 debba riguardare anche gli accertamenti che scadono negli anni successivi, così come avviene per le comunicazioni di irregolarità, salvi i soli casi degli atti indifferibili e urgenti. Per le medesime finalità della norma dell’articolo 157, dovrebbe essere inoltre preclusa la notifica delle cartelle derivanti da comunicazioni di irregolarità trasmesse negli anni precedenti, a prescindere dall’annualità di riferimento. In proposito, si segnala peraltro che sino al 31 agosto prossimo il divieto di notifica scaturisce direttamente dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs 159/2015 (richiamato dall’articolo 68 del Dl 18/2020).
L’assetto normativo che emerge dal decreto Rilancio dunque prevede che tutti i termini decadenziali in scadenza quest’anno siano differiti al 2021, limitatamente alla fase della notifica degli atti. Con riferimento invece ai termini delle cartelle di pagamento che scadono il 2021, si dispone la proroga al 2022.
Per le annualità che scadono successivamente al 2021, inoltre, dovrebbe comunque operare la proroga generalizzata di 85 giorni, riferita ai termini della notifica degli accertamenti, riveniente dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020.