Imposte

Assemblee, abusi edilizi e accesso autonomo: già operative le nuove regole per il superbonus del 110%

Le nuove disposizioni della conversione del Dl 104, già in vigore dal 14 ottobre, sono subito utilizzabili per le nuove assemblee ma introducono incoerenze rispetto al Codice civile

di Alessandro Borgoglio

Una delle novità più attese della legge 126/2020 di conversione del Dl 104/2020 è sicuramente quella che riguarda le assemblee condominiali per i lavori agevolati dal superbonus del 110 per cento. L’articolo 63 del Dl 104 convertito prevede l’inserimento di un nuovo comma 9-bis nell’articolo 119 del Dl 34/2020, per cui le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi relativi al superbonus «e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».
Viene inoltre prevista, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea con modalità di videoconferenza.

Le nuove disposizioni, già in vigore dal 14 ottobre e quindi subito utilizzabili per le nuove assemblee, se rappresentano il tentativo del legislatore di semplificare le procedure per avviare i lavori agevolati, introducono delle incoerenze rispetto al sistema previsto dal Codice Civile per la regolazione dei diritti condominiali e personali dei condòmini. È già preoccupazione di molti, infatti, la compressione del diritto soggettivo di ogni condòmino di poter esercitare l’opzione in piena libertà, atteso che una delibera assembleare per la cessione del credito o lo sconto in fattura sarebbe cogente per tutti i condòmini, impendendo a colui che volesse invece usufruire della (più vantaggiosa) detrazione di esercitare il suo pieno diritto. Se l’assetto normativo non verrà rivisto, il rischio contenzioso è dietro l’angolo.

Il Dl 104/2020 convertito interviene anche sulla definizione di «accesso autonomo dell’esterno» delle unità immobiliari, ai fini del superbonus: l’articolo 51 inserisce un nuovo comma 1-bis nel già richiamato articolo 119, per cui «per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». Si tratta di una definizione che era già stata data dal Mef in sede di risposta all’interrogazione parlamentare 5-04688 del 30 settembre 2020 e che contrasta con quella invece presente nel decreto Requisiti del Mise dell’8 agosto 2020, per cui, invece, tale accesso autonomo deve essere «chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva» (e non “non esclusiva”).

L’articolo 57-bis del Dl 104/2020 convertito, però, inserisce anche un altro comma 1-bis (sic) e un comma 4-ter all’articolo 119 del Dl 34/2020, che disciplinano gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, prevendendo un aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati.
Infine, l’articolo 51 del Dl 104/2020 convertito introduce un nuovo comma 13-ter all’articolo 119 del Dl 34/2020, con il quale viene stabilito che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi: insomma, le verifiche di eventuali abusi/irregolarità edilizie, per gli interventi condominiali, andranno eseguite soltanto sulle parti comuni, prescindendo dai singoli alloggi.


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