Imposte

Bonus ricerca e sviluppo: più tempo e aumentano quote e massimali

Il beneficio sarà esteso al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo il bonus sale al 20%

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’articolo 185, comma 14, lettere da a) a h), del disegno di legge di bilancio 2021 opera un primo intervento sui crediti d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, allungandone il periodo di maturazione di un biennio ed aumentando le percentuali ed i massimali di utilizzo.

Entrambi gli interventi sono apprezzabili, e quindi si tratta di una buona notizia per le imprese, anche se l’auspicio è quello di rendere l’agevolazione, se non permanente, per lo meno quinquennale, per una pianificazione pluriennale degli investimenti. L’iter parlamentare potrebbe quindi prevedere un’ulteriore estensione temporale.

Un altro aspetto generale da chiarire riguarda la decorrenza delle modifiche, non essendo precisato nulla nell’articolo 185: in proposito, si può per lo meno ritenere che le modifiche di coordinamento possano avere carattere interpretativo e quindi decorrenza già dal 2020.

Il resto dell’impianto non viene di fatto modificato e questa è un’altra buona notizia per le imprese, che potranno quindi godere di stabilità normativa.

Passando ora ad esaminare le novità introdotte dal Ddl, si nota innanzitutto che il beneficio, attualmente limitato al 2020, viene esteso fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, positivo il fatto che con la lettera f) del comma 14 siano aumentate le misure delle agevolazioni attualmente previste dal comma 203 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Nello specifico si dispone l’incremento:

•dal 12% al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con limite annuo elevato da 3 a 4 milioni di euro;

•dal 6% al 10% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;

•dal 10% al 15% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica, transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il Ddl apporta poi un miglior coordinamento normativo delle attuali disposizioni, con riferimento a:

•le spese extra-muros ed intra-muros;

•le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Entrambe le tipologie risultano ora ammissibili se sostenute nei confronti sia di soggetti residenti, sia di soggetti non residenti Ue o white list.

Relativamente al credito sull’innovazione tecnologica (comma 201), in coordinamento con quanto previsto per il credito ricerca e sviluppo (comma 200), si precisa che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale indicate alla lettera a), ma anche delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

Inoltre, tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (comma 203) sono ora incluse anche quelle relative ai software.

Sotto l’aspetto documentale si deve poi notare che la lettera g) modifica il comma 206 dell’articolo 1 della legge 160/2019, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica, con lo scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

La lettera h) introduce una procedura di collaborazione tra il Mise e l’agenzia delle Entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta, anche in relazione agli interpelli presentati in materia all’agenzia delle Entrate. Si dispone poi che per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Mise potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

È infine auspicabile che nel corso dell’iter parlamentare vengano introdotte ulteriore modifiche, in particolare quella finalizzata a far sì che, come previsto fino all’esercizio 2019, il credito d’imposta possa spettare anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996). Tale modifica, infatti, renderebbe nuovamente appetibile la rilocalizzazione dall’estero all’Italia dei centri di ricerca delle multinazionali.

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