Adempimenti

Bonus ricerca, asseverazione dal 2021 controfirmata dal legale rappresentante

Il nuovo adempimento del Ddl di Bilancio non è tuttavia espressamente richiesto a pena di decadenza

di Stefano Mazzocchi

La prossima legge di Bilancio punta a introdurre l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica connesso al credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Si tratterebbe di una modifica del comma 206 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019): in sostanza, si chiederà al relatore di certificare con valenza legale la propria relazione, rilasciata e depositata presso l’impresa beneficiaria del credito d’imposta per la ricerca compiuta nell’anno.

Gli enti preposti non si sono mai espressi sul contenuto e sull’impostazione che dovrebbe avere questa relazione, ma qualche elemento è ritraibile dalla norma primaria stessa. Infatti, all’interno dello stesso comma si legge che la relazione dovrebbe:

1) essere predisposta dal responsabile dell’attività per R&S aziendale;

2) contenere «le finalità, i contenuti e i risultati» di tutte le attività rientranti nell’agevolazione.

Questa relazione si integra con la certificazione contabile, che riassume e certifica i valori contabili e contrattuali delle spese sostenute in relazione ai progetti sostenuti nell’anno in considerazione.

I due documenti si “parlano” fra di loro specularmente: da un lato i numeri (certificazione contabile), dall’altro invece l’aspetto tecnico (relazione).

Cosa deve contenere la relazione
Sull’aspetto tecnico è bene tuttavia qualche distinguo: molti elementi (in relazione alle «finalità») sono attinti dalle decisioni intraprese dalla società beneficiaria in cui - al momento dell’allocazione delle risorse destinate dall’impresa sui singoli progetti o sottoprogetti - l’organo amministrativo dovrebbe aver deliberato non solo le risorse, ma anche gli obiettivi che la società si pone rispetto alle attività da concretizzare.

Relativamente invece ai «contenuti», il termine di per sé è molto vago e non puntuale rispetto a quanto riportato in relazione. Sul punto è intervenuta la circolare 8/E del 10 aprile 2019 dove, al paragrafo 3.1, si descrivono alcuni punti che dovrebbero essere contenuti nella relazione tecnica: certamente sono da descrivere gli obiettivi e i percorsi operativi – tratteggiati per sommi capi – delle attività da svolgersi per la ricerca ex ante, soprattutto in relazione al grado di innovazione che la ricerca dovrebbe contenere.

Per quanto riguarda i «risultati», invece, dovranno essere riportati gli esiti ottenuti rispetto alle finalità che si erano ipotizzate in fase iniziale. Si relazioneranno e quindi si inseriranno anche gli obiettivi falliti e le motivazioni tecniche di tali eventuali insuccessi, così come delineati nell'articolo 2 comma 3 del decreto Mise dello scorso 26 maggio.

Dal punto di vista pratico, è importante “tarare temporalmente” la relazione fra quanto ipotizzato in fase iniziale, soprattutto come grado dell’innovazione “teorizzata” e quanto realmente ottenuto dalla ricerca agevolata.

Portata e conseguenze dell’asseverazione
Venendo all’asseverazione, può stupire questo nuovo e ulteriore adempimento posto a carico delle imprese: è bene tuttavia rilevare che a differenza del precedente comma 205 dell’articolo 1 (quello relativo alla certificazione contabile) dove l’adempimento è elemento normativamente previsto per il riconoscimento del beneficio, la mancanza di forma o di rito (asseverazione della relazione tecnica) non pare pregiudicare il riconoscimento dell’agevolazione. E ancora la norma in questione prevede che la relazione tecnica asseverata sia poi successivamente controfirmata dal legale rappresentante con le forme previste dal Dpr 445/2000.

Come ulteriore ricaduta, la portata legale dell’asseverazione potrebbe indurre molti responsabili a declinare la sottoscrizione della relazione tecnica e a far confluire su un unico soggetto la responsabilità della relazione nel suo complesso, cioè il rappresentante legale.

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