Passaggio del credito Ires anche se la controllata è esonerata dal consolidato
La risposta a interpello 233 ammette il trasferimento dell’eccedenza quando il bilancio di gruppo è redatto dalla consolidante europea
La cessione delle eccedenze Ires infragruppo (articolo 43-ter del Dpr 602 del 1973) è consentita nell’ambito del consolidato “civile”, anche nei casi in cui non sia rispettato l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, imposto dalla norma, perché l’obbligo è già stato assolto da un altro soggetto, come nel caso di una controllante europea. Ciò vale non solo per i gruppi i cui obblighi di redazione del bilancio consolidato sono disciplinati dal Dlgs 127/1991, ma anche per i bilanci soggetti a disciplina speciale.
Il chiarimento arriva dalla risposta ad interpello 233 del 31 luglio, con cui le Entrate analizzano il perimetro di applicazione delle cessioni di crediti Ires nell’ambito del gruppo, disciplinato dall’articolo 43-ter del Dpr 602.
La norma prevede un regime semplificato per le cessioni dei crediti Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società appartenenti ad un gruppo; in questo caso, infatti, la cessione si perfezione attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi del cedente e del cessionario (quadro RK).
A tali fini, l’articolo 43-ter chiarisce che si considerano appartenenti al gruppo:
●le società di capitali le cui azioni o quote sono possedute – direttamente o indirettamente - da una società controllante per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente;
●e «in ogni caso», le società tenute alla redazione del bilancio consolidato in base al Dlgs 127/1991.
La cessione dei crediti è, dunque, consentita sia nell’ambito del «gruppo fiscale», laddove vi sia una partecipazione di maggioranza, sia nell’ambito del «gruppo civile», nel caso in cui la società a capo del gruppo sia “tenuta” alla redazione del bilancio consolidato.
In tale ultimo caso, specificano le Entrate, la cessione delle eccedenze è, altresì, consentita anche laddove l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, astrattamente imposto dalla norma, non sia adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante Ue (articolo 28, comma 3, del Dlgs 127). In tal caso è infatti previsto che non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della controllata, e rediga a sua volta il bilancio consolidato.
Nello specifico, la società istante apparteneva ad un gruppo assicurativo, i cui obblighi di redazione del bilancio consolidato sono disciplinati dal Dl 205 del 1995. Anche il Dl 205 prevede un esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato nei confronti delle imprese a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato in altro Stato membro (articolo 97).
Anche in questo caso, secondo le Entrate, è quindi irrilevante la circostanza che la capogruppo italiana non possegga la maggioranza del capitale sociale della società che cede il credito e che non presenti un bilancio consolidato, essendo la stessa espressamente esonerata da tale obbligo dalla disciplina speciale.