Controlli e liti

Controllo a tavolino, cartella annullata se il Fisco non risponde all’autotutela

La Ctr Calabria 811/3/2020 annulla la cartella, perché il Fisco non ha risposto in tempo all’istanza di autotutela

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di Alessandro Borgoglio

Annullata la cartella di pagamento scaturente dal controllo automatizzato qualora l’ufficio non abbia risposto all’istanza di autotutela presentata dal contribuente, costringendolo a impugnare la cartella. Lo ha stabilito la Ctr Calabria, con la sentenza 811/3/2020 (presidente e relatore Bombino).

Il caso

Un consorzio aveva ricevuto una cartella di pagamento a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, con la quale erano state recuperate a tassazione alcune perdite pregresse dichiarate. Il consorzio presentava istanza di autotutela, ma il Fisco non rispondeva; da qui l’impugnazione della cartella. A seguito del ricorso, l’ufficio annullava parzialmente la pretesa indicata nella cartella, come richiesto nell’istanza di autotutela, mentre lasciava inalterata la residuante parte.

La sentenza

I giudici di primo grado annullavano completamente la cartella, perché il Fisco non aveva risposto tempestivamente all’istanza di autotutela. Il collegio regionale, confermando tale decisione, ha richiamato datata giurisprudenza di legittimità, per cui in uno Stato moderno l’interesse del Fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese ingiuste, approfittando di situazioni sfavorevoli sul piano amministrativo o processuale, ma quello di curare che il prelievo fiscale sia in armonia con l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo; le regole di imparzialità, buona fede e correttezza costituiscono il limite esterno al potere della pubblica amministrazione, e tali regole impongono che essa, una volta informata dell'errore, compia le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, annulli il provvedimento riconosciuto illegittimo o comunque errato, non residuando alcuno spazio per la mera discrezionalità, anche quando il contribuente abbia per incuria fatto scadere il termine di impugnazione dell’atto impositivo (Cassazione 2575/1990, 6283/2012).

Secondo la Ctr, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità è per una «discrezionalità estremamente limitata» del Fisco: ciò non solo perché esiste una disciplina specifica e dettagliata dell’autotutela tributaria che la differenzia da quella amministrativa, ma anche in considerazione del fatto che se l'attività impositiva è vincolata ai principi costituzionali di legalità, giusta tassazione e buon andamento, così, specularmente, deve ritenersi vincolata agli stessi principi l’autotutela.

Le ultime pronunce

La giurisprudenza di legittimità più recente, però, è giunta a diverse conclusioni, stabilendo che l’autotutela tributaria costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle agenzie fiscali, sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente.

Il privato può, naturalmente, sollecitarne l’esercizio, segnalando l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento a istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso (Cassazione 4160/2018). E anche la Consulta - come osservato pure dai giudici calabresi - si è così pronunciata, stabilendo, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio (si veda in questo senso la sentenza 181/2017 della Corte Costituzionale).

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