Corrispettivi, le differenze tra dati trasmessi e registri contabili non attivano i controlli
Normale riscontrare disallineamenti tra i dati dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi rispetto alla contabilità dell’esercente
Normale riscontrare disallineamenti per alcune tipologie di operazioni tra i dati dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi rispetto a quanto risulta dalla contabilità dell’esercente. Questo uno dei chiarimenti resi in risposta ai quesiti formulati nel corso dell’incontro tra agenzia delle Entrate e Cndcec tenutosi l’11 febbraio, in cui si sono affrontate anche ulteriori questioni in tema di scontrino elettronico.
Nel dettaglio, una delle situazioni più frequenti e caratterizzate da differenze tra i dati a disposizione del Fisco e quelli del contribuente si verifica nel caso delle prestazioni di servizi a fronte di corrispettivi non riscossi: le relative informazioni vengono comunque inviate all’Agenzia a cui risulta perciò un debito di imposta superiore a quello effettivo. Si tratta di una situazione che a breve verrà risolta e superata grazie al rilascio del nuovo software e all’adeguamento, entro la fine del mese di giugno 2020, di tutti i registratori telematici alle specifiche tecniche come aggiornate con provvedimento del 20 dicembre 2019. È stato a tal fine anticipato come con la circolare esplicativa dell’obbligo dei corrispettivi telematici, che sarà rilasciata a breve, verrà chiarito espressamente come in caso di non coincidenza tra dati tramessi e quelli risultanti dai registri contabili, non si attiveranno necessariamente procedure di controllo e di recupero da parte del fisco in quanto l’agenzia delle Entrate è consapevole del fatto che i registratoti telematici, al momento, non sono in grado di gestire correttamente alcune tipologie di operazioni quali, appunto, le prestazioni di servizi ultimate ma i cui corrispettivi non siano stati ancora riscossi.
Quanto all’estensione della moratoria delle sanzioni, riconosciuta con la risoluzione n. 6/E pubblicata il 10 febbraio 2020 a favore degli esercenti obbligati ai corrispettivi telematici dal 1° luglio 2019, è stato precisato come la stessa opera, mediante l’invio dei dati mancanti entro il prossimo 30 aprile 2020, solo a favore di tali contribuenti e avuto riguardo solamente alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020, tali operatori saranno sanzionabili per quanto memorizzato e non trasmesso entro i 12 giorni successivi.
La moratoria delle sanzioni opera infatti per il primo semestre del 2020 solamente per gli esercenti per i quali l’avvio dell’obbligo è decorso dal 1° gennaio 2020: per evitare sanzioni, potranno infatti trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, i dati delle vendite utilizzando i canali dell’agenzia delle Entrate. A tal fine, è stato chiarito come la trasmissione potrà essere effettuata anche da un intermediario il quale dovrà farsi riconoscere nel portale «fatture e corrispettivi» utilizzando il profilo «intermediario non delegato». Non andranno comunque recuperati e trasmessi i dati delle vendite quando la cassa ha chiuso a zero.