Imposte

Cultura e spettacolo, niente ritenuta Irpef sui contributi assegnati agli artisti

Interpello 46: la quota del 10% dei compensi incassati per la riproduzione di audio e video non è soggetta al prelievo alla fonte

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

No alla ritenuta Irpef per i contributi assegnati agli artisti (articolo 90 del Dl “cura Italia” 18/2020). Con la risposta a interpello 46/2021 pubblicata il 19 gennaio dall’agenzia delle Entrate vengono forniti alcuni chiarimenti sul corretto trattamento fiscale a cui sottoporre i contributi che il decreto emergenziale ha destinato al sostegno del settore della cultura e dello spettacolo.

La misura agevolativa in questione riguarda la quota del 10% dei compensi incassati per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, normalmente destinata al finanziamento di progetti elaborati da artisti e scuole (articolo 71-octies, comma 3, legge 633/1941). Il decreto cura Italia, infatti, tenuto conto delle ripercussioni economiche causate dalla pandemia e dallo stop forzato alle attività dello spettacolo, ha previsto per i compensi incassati nel 2019 e 2020 che la quota del 10% sia destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza.

In sostanza, il legislatore deroga all’originaria finalità della disposizione normativa fissando con un decreto (Dm 30 aprile 2020) i requisiti per l’accesso al beneficio e i criteri di distribuzione per le diverse categorie di destinatari.

Proprio su tale misura l’agenzia delle Entrate viene interpellata da un’associazione che gestisce i diritti degli artisti e degli esecutori musicali. In particolare si chiede se i contributi percepiti dalle persone fisiche in virtù dell’articolo 90 siano da sottoporre a ritenuta alla fonte, in quanto imponibili ai fini Irpef in base all’articolo 6, comma 2, del Tuir. Una soluzione questa che, secondo l’istante, non dovrebbe trovare applicazione al caso di specie, in quanto i contributi percepiti non rientrano in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 6 medesimo.

Sul punto, la risposta dell’amministrazione finanziaria muove proprio dalla finalità della misura agevolativa, introdotta per contrastare le difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni legate all’emergenza. In tal senso, il corretto trattamento fiscale da applicare ai contributi percepiti dagli artisti va ricercato nell’articolo 10-bis del decreto Ristori (Dl 137/2020). Quest’ultima disposizione esenta dalle imposte sui redditi e dall’Irap tutti i contributi e le indennità destinate eccezionalmente, a seguito dell’emergenza epidemiologica, agli esercenti attività di impresa, arte o professione, e ai lavoratori autonomi. La norma, infatti, estende a tutte le sovvenzioni corrisposte a causa della crisi economica derivata dal Covid il regime di esenzione previsto soltanto per alcune tipologie di aiuti (articoli 27 del decreto cura Italia e 25 del decreto Rilancio).

La posizione dell’Agenzia dunque, nel caso di specie, appare coerente con il quadro normativo in quanto fa rientrare il bonus in questione nell’ambito dell’articolo 10-bis, escludendo così la ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e l’imponibilità nei confronti dei percettori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©