Imposte

Donazioni in natura, catalogo definito per la detrazione Iva

Solo pochi beni ceduti gratis si considerano distrutti ai fini Iva e consentono la detrazione sugli acquisti

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Gli effetti Iva delle donazioni in natura vanno distinti in base alla tipologia del bene e al beneficiario. A seconda dei casi, infatti, può trovare applicazione l’imposta o il regime di esenzione. In quest’ultima ipotesi bisogna poi distinguere le operazioni che comportano l’indetraibilità sull’Iva assolta all’acquisto da quelle il cui trattamento è assimilato alla distruzione dei beni. Secondo la circolare 8/E/2020, nell’ambito delle erogazioni liberali incentivate dal decreto Cura Italia, il regime Iva della cessione-distruzione resta comunque applicabile solo per le operazioni che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle specifiche disposizioni (si veda l’articolo di Gabriele Sepio su Ntplus Fisco).

In via generale, le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa sono assoggettate a Iva, salvo che non sia stata detratta l’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione. L’articolo 10 del Dpr 633/1972 ne prevede invece l’esenzione quando sono effettuate verso enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus (punto 12), nonché a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi (punto 13).

Se l’operazione rientra nell’esenzione, l’Iva assolta sui relativi acquisti non può essere detratta ovvero, qualora detratta, va restituita attraverso la rettifica della detrazione. Pertanto, in entrambi i casi la conseguenza è che l’impresa rimane incisa del costo relativo all’imposta.

Ma non è sempre così. Infatti, l’articolo 6 della legge 133/1999 prevede che determinati beni, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12) del decreto Iva, agli enti pubblici e agli enti privati senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, si considerano distrutti agli effetti dell’Iva, venendo così meno l’indetraibilità sui relativi acquisti.

Esistono poi altre norme nell’ordinamento che ammettono la cessione-distruzione senza indetraibilità dell’Iva. La legge 166/2016 e successivi interventi normativi (legge di bilancio per il 2018, il Dl 9/2020 e la legge 15/2020) “agevola” le cessioni gratuite di:
•eccedenze alimentari (per esempio, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, prossimi al raggiungimento della data di scadenza o invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici);
•medicinali;
•articoli di medicazione;
•prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria;
•prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia ed elettrodomestici, nonché personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico;
•libri e relativi supporti integrativi;
•eventuali altri prodotti individuati con apposito decreto.

Con la circolare 8/E le Entrate hanno affermato che il regime Iva della cessione-distruzione non è applicabile a tutte le donazioni in natura previste dall’articolo 66 del decreto Cura Italia, dovendo essere comunque rispettate le condizioni soggettive e oggettive sopra riportate, e questo a prescindere dal mancato richiamo dell’articolo 6 della legge 133/1999.

Pertanto, le donazioni agevolate (ai fini Iva) sono solo quelle poste in essere da imprese, nei confronti di enti pubblici o di determinati soggetti senza scopo di lucro, nel rispetto delle condizioni di legge.

Il comma 3 dell’articolo 16 della legge 166/2016 stabilisce che per ogni cessione gratuita va emesso un documento di trasporto (o equipollente), che il donante deve trasmettere l’apposita comunicazione riepilogativa all’amministrazione finanziaria e che il donatario deve rilasciare specifica rendicontazione. Gli obblighi di trasmissione e rendicontazione possono comunque essere adempiuti da un soggetto terzo incaricato. Il donante è però esonerato dall’obbligo di comunicazione per le donazioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per quelle che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a quindicimila euro.

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