Donazioni in natura a rischio disparità: detrazione Iva solo dal 7 giugno
La situazione va risolta estendendo il diritto agli acquisti dall’inizio della pandemia, dal 30 gennaio 2020 in avanti
Dopo varie peripezie e piccoli tentativi, finalmente con l’articolo 12-quater del Dl 23/2020 come convertito in legge 40/2020, il legislatore ha introdotto una detraibilità piena per tutti gli acquisti realizzati per effettuare delle erogazioni liberali. Peccato, che così come è costruita la norma gli effetti decorrono solo dal 7 giugno 2020, proprio ora che l’emergenza è meno grave.
In effetti, il legislatore, mentre ha riconosciuto da subito benefici fiscali ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva il risultato della piena detraibilità è passato attraverso diversi passaggi. Dapprima, infatti, è stata prevista la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di determinate tipologie di beni, quali medicinali a uso compassionevole; successivamente, con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 66 del Dl 18/2020 avvenuta in sede di conversione del successivo Dl 23/2020, è stato previsto un diritto a detrazione per quei beni oggetto di erogazione liberale effettuata in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In particolare, il legislatore ha previsto che sono considerati come effettuati nell’esercizio di impresa gli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberale, prevedendo quindi un diritto a detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto, a prescindere dall’inerenza e afferenza dell’acquisto stesso rispetto all’attività svolta.
Tuttavia, prima dell’introduzione di questo comma, il tema della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti oggetto di successiva erogazione liberale, ha comportato in capo agli operatori la necessità di qualificare correttamente l’operazione realizzata, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale ai fini Iva. In particolare, con riferimento alle cessioni gratuite di beni per beneficienza e assistenza, il decreto Iva prevede che le erogazioni gratuite di beni costituiscono “cessioni” (ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa e di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non è stata operata a monte la detrazione, in quanto acquisto non inerente). Tuttavia, quando i beni vengono donati ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus, la cessione è esente da imposta in base all’articolo 10, comma 1, n. 12) del Dpr 633/1972. La diretta conseguenza della realizzazione di un’operazione esente è il limite alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Sul tema, il legislatore è intervenuto nel tempo per limitare detta preclusione alla detrazione; lo strumento utilizzato è stato quello di assimilare la cessione gratuita dei beni di volta in volta individuati, alla distruzione degli stessi e, per l’effetto di tale assimilazione, dette operazioni non comportano effetti sulla detrazione dell’imposta assolta a monte dal donante per l’acquisto o la produzione.
Tuttavia, prima dell’introduzione del comma 3-bis, per i beni diversi da quelli individuati dalla norma – PC, tablet, e-reader non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione – permaneva il limite alla detrazione. Si è creata, quindi, una distinzione di trattamento fra le operazioni realizzate ante 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della rettifica normativa) e quelle realizzate successivamente a tale data. Questa situazione va risolta estendendo il diritto a detrazione a tutti gli acquisti effettuati dall’inizio della pandemia vale a dire dal 30 gennaio 2020 in avanti. Solo così questa regola più che giusta sarà equanime nei confronti di tutti coloro che, nell’ambito dell’attività di impresa, arte e professione hanno in modo solidale espresso il loro contributo per contrastare il Covid-19.