Imposte

Energia elettrica, niente Iva sulle accise non esposte in fattura

Secondo la Ctr di Milano se le accise non vengono traslate su un altro soggetto, non rientrano nella base imponibile Iva

Il principio di corrispettività dell’Iva comporta che le accise sull’energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all’amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell’Iva a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate su un altro soggetto.

La Ctr di Milano con sentenza n. 2527/3/2020 del 3 novembre 2020 (Pres. G.E. Cusumano; Rel. G. Chiametti), ha statuito che non è dovuta l’Iva sulle accise non esposte in fattura: l’Iva va applicata sul corrispettivo delle fatture versato dal cessionario al cedente, ossia realmente percepito, con ciò escludendo che possano essere inclusi oneri “astratti” e non esposti in fattura.

Da ciò ne consegue la radicale infondatezza della pretesa erariale, posto che l’Ufficio pretendeva di ricomprendere nella base imponibile Iva l’accisa sul consumo di energia elettrica non esposta in fattura e, quindi, non traslata sul cessionario e non corrisposta al fornitore.

La questione
Il caso trae origine dall’asserito erroneo assolvimento dell’Iva contestato alla Società gestore degli aereoporti milanesi. In particolare, questa aveva stipulato con soggetti terzi (tanto pubblici, quanto privati) operanti all’interno degli aereoporti, contratti di utilities e services per la sub concessione degli spazi aeroportuali unitamente ad una pluralità di servizi, tra cui la messa a disposizione di energia elettrica, riscaldamento, condizionamento.

Nei contratti era stato poi previsto un corrispettivo forfettario e omnicomprensivo di tali servizi, con la conseguenza che l’accisa non era stata inclusa negli oneri addebitati ai sub concessionari e questa rimaneva a carico dell’ente gestore.

Le contestazioni
L’ufficio ha ritenuto che l’accisa sull’energia elettrica andasse addebitata in fattura ad integrazione del corrispettivo, con la conseguenza che riprendeva a tassazione la maggiore Iva relativa ad accise non esposte nelle fatture.

La Ctr, riformando in toto la pronuncia di primo grado, ha attribuito rilevanza al principio fondamentale del “corrispettivo”, ricavato dall’art. 13, Dpr n. 633/1972 .

La disposizione prevede che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi “accollati” al cessionario o al committente.

La formazione della base imponibile
La base imponibile Iva è, pertanto, formata dal compenso complessivo realmente percepito dal cedente per la cessione o la prestazione resa nei confronti del cessionario o del committente: assume rilevanza il solo importo complessivamente fatturato. Chiarito che la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo effettivamente percepito dal cedente, occorre precisare che, in materia di accise, l’articolo 56, comma 1, Dlgs n. 504/1995 (c.d. T.U.A.) prevede il diritto di rivalsa da parte del fornitore nei confronti del consumatore: difatti, l’accisa viene versata direttamente dal cedente, con diritto – facoltà di rivalsa.

Traslazione dell’accisa sul consumatore finale
La previsione della facoltà di rivalsa evidenzia che la traslazione dell’imposta erariale sul consumo di energia elettrica è un fenomeno meramente economico: ciò comporta che il soggetto passivo del tributo è libero di scegliere se esercitare o meno la traslazione dell’accisa sul consumatore finale.

Ciò in quanto il trasferimento dell’accisa sul cessionario non è né necessaria né intrinseca alla struttura del tributo: sono le sole leggi di mercato che disciplinano la traslazione delle accise.

Nel caso di specie, la Società gestore degli aeroporti ha inteso sopportare interamente il peso dell’accisa, tanto è che nel compenso forfettario pattuito con i sub concessionari non vi era alcuna voce in tal senso.

Accollo in fase di fatturazione
La Commissione tributaria regionale di Milano ha dunque ritenuto che gli oneri tributari, tra cui appunto le accise, debbano rientrare nella base imponibile Iva solo qualora questi ultimi siano stati accollati in sede di fatturazione, ovvero avrebbero dovuto essere accollati per legge, sussistendo l’obbligatorietà della rivalsa.Secondo i giudici milanesi l’assenza di traslazione dell’accisa sul consumatore finale da parte del fornitore comporta che, a prescindere dai motivi che hanno determinato il mancato addebito in fatture di tali oneri, l’accisa non possa concorrere a formare la base imponibile Iva.

Il principio di corrispettività
La Commissione tributaria regionale, nell’affermare che la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti e ricevuto dal fornitore, con esclusione degli oneri tributari non addebitati al cessionario, ha applicato correttamente il principio della corrispettività dell’Iva, che caratterizza la struttura stessa del tributo in parola.

La pronuncia ha fatto dunque corretta applicazione dei principi suesposti ed è conforme tanto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 26145/2019) quanto a quello della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, 1 giugno 2006, causa C-98/05).

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