I temi di NT+Modulo 24

Errori formali, correzione senza sanzioni in linea con lo Statuto del contribuente

La proposta di un intervento di legge va incontro all’esigenza di attuare la legge 212/2000 se l’errore non comporta debito d’imposta

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di Dario Deotto

La proposta normativa che attua sostanzialmente la non sanzionabilità delle violazioni meramente formali – previsione finora rimasta, di fatto, incompiuta – va salutata con estremo favore. Anche perché recepisce, in concreto, quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e dall’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997.
L’articolo 10, comma 3, dello Statuto dispone «la non sanzionabilità delle mere violazioni formali senza alcun debito d’imposta».

Il comma 5-bis dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997 stabilisce invece che «non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo». Quest’ultima previsione, in particolare, individua due condizioni in negativo (che devono sussistere congiuntamente) per la non sanzionabilità:
1) la violazione non deve arrecare pregiudizio all’azione di controllo;
2) la medesima violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Le due previsioni normative non hanno avuto, di fatto, concreta attuazione, come più volte riportato su Il Sole 24 Ore. Occorre tuttavia osservare che con l’introduzione dell’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997 (inserito per effetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 32/2001), è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Quest’ultima norma consentiva, attraverso il ravvedimento operoso, di regolarizzare entro tre mesi le violazioni formali, senza applicazione di alcuna sanzione. Questo poteva avvenire, secondo l’ultima previsione normativa (abrogata, come si è riportato), se non si verificava ostacolo «all’attività di accertamento in corso». Nella relazione al Dlgs 32/2001, che ha eliminato la suddetta previsione normativa, viene riportato che «in considerazione dell’ampliamento operato sulla portata del suddetto principio generale» (da intendersi, quello del principio della non sanzionabilità delle violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto … a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il comma 4 dell’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997».

Risulta evidente, quindi, lo stretto legame tra la disposizione abrogata (quella del ravvedimento operoso nei tre mesi per le violazioni formali) e la previsione della non sanzionabilità delle violazioni meramente formali. In sostanza, il principio che si ricava è che si debbano considerare violazioni meramente formali tutte quelle violazioni – di base - formali (quindi si tratta di quelle condotte che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento dell’imposta) che vengono regolarizzate spontaneamente da parte del contribuente. In questo senso va letto il riferimento all’«ampliamento» contenuto nella relazione illustrativa al provvedimento quando è stata abrogata la previsione che consentiva la regolarizzazione gratuita delle violazioni formali (solamente) entro tre mesi e prima dell’«attività di accertamento» dell’amministrazione finanziaria. Con la norma proposta si provvede, di fatto, a “ripristinare” la volontà del legislatore del 2001 e dello Statuto del contribuente (messa già altre volte in luce sulle pagine de Il Sole 24 Ore).

Viene prevista, infatti, la non sanzionabilità delle violazioni che non incidono nella determinazione dell’imponibile e/o sul versamento del tributo se la regolarizzazione effettuata da parte del contribuente interviene prima che la violazione sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Questo in conformità a quanto stabilisce il comma 1, primo periodo, dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 in relazione al ravvedimento operoso.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24