Imposte

Fondazioni, non evita il prelievo il trasferimento di beni istituzionali alla sfera commerciale

La risposta a interpello 489: effetto realizzativo equiparabile agli altri casi di immissione di beni in un’impresa

di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

È realizzativo il passaggio di beni dalla sfera istituzionale a quella commerciale dell’ente, anche se tale passaggio non integra, sotto il profilo civilistico, una trasformazione o un conferimento.
Questo quanto affermato dall’ agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 489/2020 del 21 ottobre in risposta ad un quesito presentato da una Fondazione che opera nel campo dell’educazione.

Il quesito

In particolare, la Fondazione istante svolge sia attività di educazione in senso ampio, sia volontariato internazionale con finalità educative (afferenti alla sfera istituzionale e non commerciale), ed infine un’attività educativa e ricettiva nei confronti di studenti universitari (questa di natura commerciale e, come tale, rilevante ai fini della determinazione dei redditi d’impresa). Al fine di una più chiara e funzionale divisione tra gli asset afferenti alle due sfere di attività, la Fondazione rappresenta di voler allocare le partecipazioni societarie attualmente detenute nella sfera istituzionale in quella commerciale, mediante iscrizione delle stesse nel libro inventari di cui all’articolo 2217 del codice civile. Il passaggio avverrebbe attribuendo le partecipazioni alla sfera commerciale, al medesimo valore di carico del settore istituzionale. L’istante chiede dunque se il passaggio dal settore istituzionale ad un regime d’impresa sia un passaggio realizzativo sotto il profilo delle imposte dirette, oppure possa avvenire in continuità di valore fiscale.

La risposta

L’Agenzia esclude la neutralità fiscale dell’operazione, anche qualora avvenga in “continuità dei valori fiscalmente riconosciuti”, sancendo la necessità di valutare le eventuali plusvalenze come differenza tra il valore normale ed il costo di acquisto. Secondo il documento di prassi l’effetto realizzativo si realizzerebbe equiparando la fattispecie in esame alle altre ipotesi che comportano l’immissione (o l’estromissione) di un bene dal mondo “impresa” (trasformazioni eterogenee e conferimento di beni). In assenza di una espressa tipizzazione normativa, l’interpretazione della Agenzia riprende una prassi datata, che si era già espressa su una analoga fattispecie riferita ad un ente religioso. Si consolida quindi un principio generale immanente del sistema, in base al quale i componenti di reddito devono rilevare nel medesimo regime nel quale sono maturati onde evitare arbitraggi nella scelta di un sistema di tassazione più conveniente (risoluzione 242 del 2002). Resta il fatto che, molto spesso, la trasposizione delle disposizioni sulla fiscalità delle operazioni straordinarie dal mondo impresa a quello degli enti non commerciali lascia più di qualche dubbio interpretativo non sempre colmabile con l’analogica.

La riforma del terzo settore e i nuovi criteri per valutare la natura commerciale o meno dell’ente, potrebbero costituire l’occasione per rivedere gli effetti fiscali legati al passaggio dei beni da una sfera all’altra. Tema che si pone con evidenza quando a mutare è l’intera natura dell’ente non profit a prescindere da uno specifico atto dispositivo sui beni come nel caso di specie.

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