Imposte

Forfettari, redditi a tassazione separata esclusi dal tetto dei 30mila euro

La risposta a interpello 102/2020: non concorrono al limite per l’accesso o la permanenza

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di Alessandra Caputo

Gli emolumenti assoggettati a tassazione separata in base all’articolo 17 del Tuir non concorrono alla determinazione del limite di 30mila che impedisce l’accesso al regime forfettario. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta numero 102/2020 a un’istanza di interpello.

Il caso analizzato riguardava un contribuente, esercente attività di impresa in regime forfettario che, nel 2019, aveva conseguito anche un reddito di pensione di ammontare inferiore a 30mila euro e un emolumento arretrato, erogato dall’Inps, relativo a redditi dell’anno 2018 il quale emolumento avrebbe causato lo splafonamento.

A decorrere dal 2020, il legislatore (con il comma 692 della Legge 160/2019) ha ripristinato quale causa ostativa per l’accesso e per la permanenza nel regime forfettario, l’aver percepito, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare superiore a 30mila (articolo 57, comma lettera d-ter).

Per questo motivo, il contribuente interpellava l’agenzia delle Entrate al fine di sapere se l’emolumento percepito nell’anno 2019 ma relativo a redditi del 2018, concorresse o meno alla soglia di 30mila che fa scattare l’esclusione dal regime.

La risposta data dell’ufficio è in linea con quella prospettata dal contribuente: gli emolumenti arretrati non si sommano ai redditi di lavoro dipendente e assimilato percepiti.

Infatti, chiarisce l’ufficio nella risposta, la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 richiama espressamente i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir e, pertanto, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria.

L’emolumento arretrato percepito dal contribuente trova, invece, disciplina nell’articolo 17 del Tuir (e, in particolare, alla lettera b) del comma 1) il quale, in presenza di determinati requisiti, consente di poter assoggettare questi redditi a tassazione separata.
Non potendo, quindi, ricondurre gli emolumenti percepiti a quelli di lavoro dipendente e assimilato di cui ai citati articoli 49 e 50 del Tuir, gli stessi vanno esclusi dalla determinazione della soglia di 30mila euro.

Nel caso specifico, veniva quindi consentito al contribuente la prosecuzione dell’attività in regime forfettario essendo il reddito di pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro.

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