Imposte

Fringe benefit ai dipendenti, fuori i buoni pasto dal calcolo sulla nuova soglia di esenzione

L’innalzamento della soglia di 516,46 euro per il 2020 aumenta l’appeal di buoni spesa e carburante

di Stefano Sirocchi

Il decreto Agosto offre una chance per accedere a piani di welfare aziendale o rafforzare quelli esistenti per i lavoratori che non hanno già compensi in natura superiori a 516,46 euro, nuovo limite di esenzione delle cessioni di beni e servizi ai dipendenti (articolo 51, comma 3, del Tuir).

La novità, contenuta nella bozza di decreto approvata dal Consiglio dei ministri «salvo intese tecniche», consiste nel raddoppio della soglia fiscale dello scorso anno che così diventa più appetibile. Rimangono comunque fermi due limiti. Il primo marginale, consistente nella temporaneità della misura che vale per il solo periodo di imposta 2020 e che quindi non consente di fare piani a lungo termine. L’altro invece è strutturale e insito nella disciplina di riferimento. La norma infatti prevede l’intera imponibilità del valore dei beni ceduti e servizi prestati se complessivamente superiore alle predette soglie fiscali, ossia 258,23 euro per il 2019 e 516,46 euro per il 2020. Non si tratta dunque di una normale franchigia che può essere dedotta dall’imponibile in ogni caso: un valore sopra soglia determina il completo azzeramento dell’agevolazione.

La previsione è di carattere generale e si applica sia ai fringe benefit il cui valore deve essere determinato in relazione al valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir, sia con rifermento ai beni e servizi da quantificarsi con i metodi convenzionali del comma 4, articolo 51 del Tuir, come la concessione di auto ad uso promiscuo, di prestiti, dell’abitazione eccetera (circolare 326/E del 1997). Peraltro è stato chiarito che il valore normale ex articolo 9 del Tuir può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore (risoluzione 26/E del 2010). In ogni caso, al valore ottenuto deve essere dedotto quanto il dipendente abbia corrisposto, anche mediante trattenuta in busta paga, comprensivo dell’eventuale Iva a suo carico.

In sostanza, nella previsione rientra la casistica più variegata a partire dai generi alimentari per la spesa al supermercato, ai libri per la scuola dei figli, agli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto, ai buoni carburanti. Non rientrano invece i buoni pasto. Infatti, l’importo dei buoni che eccede i valori esenti di cui all’articolo 51, comma 2 lettera c), del Tuir (4 euro al giorno per i ticket cartacei e 8 euro per quelli elettronici) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir (258,23 euro o 516,46 per il 2020) e concorre, dunque, a formare il reddito di lavoro dipendente (circolare 28/2016, paragrafo 2.5.2).

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo richiesta l’erogazione alla generalità o a gruppi omogenei di dipendenti (circolare 59/2008). Beneficiari dei beni ceduti e servizi prestati, sono, oltre al dipendente, il coniuge del dipendente o i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico. L’erogazione può avvenire da parte del datore di lavoro o anche da soggetti terzi, mediante l’utilizzo di documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, cosiddetti voucher. È inoltre possibile che i premi di produttività in denaro possano essere convertiti (sempreché l’opzione sia prevista nella contrattazione collettiva territoriale o aziendale), in tutto o in parte, nei benefit di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Nel caso di utilizzo di voucher, gli stessi non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili. Nella circolare 28/E/2016 è stato chiarito che «il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio - ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro». Con riferimento alle erogazioni relative al periodo di imposta 2020, anche tale valore dovrebbe intendersi aggiornato al nuovo limite di 516,46 euro.


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