Imposte

Holding industriali: vale l’ultimo bilancio

Interpello 40/2021 fissa i parametri per l’asset test necessario a stabilire se una società è holding industriale

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di Alessandro Germani

L’asset test per stabilire se una società rientra fra le holding industriali si fa sui dati di bilancio dell’esercizio a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi. È quanto emerge dalla risposta a interpello 40/2021 del 13 gennaio.

L’articolo 162-bis del Tuir prevede tre soggetti:

a) gli intermediari finanziari;

b) le società di partecipazione finanziaria;

c) le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (fra cui le holding industriali).

I commi 2 e 3 stabiliscono un criterio di prevalenza (rispetto al totale dell’attivo di stato patrimoniale) delle partecipazioni e degli altri elementi intercorrenti negli intermediari finanziari e nei soggetti diversi per stabilire se la società rientra nella lettera b) o c). In ambo i casi il riferimento è al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. L’istante chiede delucidazioni su quale debba considerarsi il bilancio di riferimento per il conteggio e come ci si debba comportare nel caso in cui l’attivo non sia investito in misura prevalente in partecipazioni in soggetti finanziari o industriali. Ritiene infatti che i dati cui fare riferimento siano quelli dell’esercizio precedente a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Quindi per il periodo d’imposta 2018 si guarderebbe al bilancio 2017 e per il 2019 al bilancio 2018.

L’Agenzia dà una lettura differente dell’articolo 162-bis del Tuir introdotto con la direttiva Atad, evidenziando come i commi 2 e 3 facciano entrambi riferimento ai «dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso». Poiché tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è successivo al bilancio, il bilancio cui fanno riferimento i commi 2 e 3 è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. L’istante ha un esercizio solare in base al suo atto costitutivo e quindi l’ultimo bilancio sarà quello al 31 dicembre 2018.

Normalmente il bilancio si approva nei 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, estensibili in casi particolari a 180 giorni. Ma quindi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018 da trasmettersi entro il 2 dicembre 2019 i dati di bilancio per l’effettuazione dell’asset test di cui all’articolo 162-bis del Tuir sono quelli del bilancio al 31 dicembre 2018.

Sempre in relazione a tale asset test, per il 2018 la società ha una prevalenza di partecipazioni (più del 50% dell’attivo di stato patrimoniale) ma essendo le stesse parte relative a intermediari finanziari e parte a soggetti diversi, nessun gruppo integra da sé tale prevalenza.

Secondo l’Agenzia la prevalenza è integrata guardando all’insieme delle partecipazioni, sebbene quelle finanziarie e quelle non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell’attivo di stato patrimoniale. Come step successivo, poi, la società rientra per il periodo d’imposta 2018 fra le holding industriali (lettera c), poiché l’ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari.

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