Il patent box auto-liquidato mette in chiaro la scelta nel quadro OP di Redditi
I soggetti con utilizzo diretto devono barrare la casella «1» mentre gli altri devono barrare la casella «2»
L’autoliquidazione del patent box entra nei moduli delle dichiarazioni. Tra le novità del modello Redditi 2020 per società di capitali e società di persone ci sono i dati che devono essere compilati dai contribuenti che optano per il regime di autodeterminazione del beneficio e predisposizione della documentazione idonea.
Il beneficio determinato in autonomia
L’articolo 4 del Decreto crescita ha introdotto la possibilità, per i contribuenti con utilizzo diretto di beni immateriali, di determinare in autonomia il beneficio fiscale patent box in alternativa al ruling con l’amministrazione finanziaria. L’opzione può essere esercitata facoltativamente anche dai contribuenti con utilizzo indiretto. Per esercitare l’opzione deve essere predisposta idonea documentazione che consente la penalty protection, come previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, e deve esserne notificato il possesso nella dichiarazione dei redditi.
Per le società di capitali e le società di persone in contabilità ordinaria l’opzione va indicata nel quadro OP, compilando il rigo 21. In particolare, i soggetti con utilizzo diretto devono barrare la casella 1 mentre tutti gli altri soggetti che facoltativamente decidono di beneficiare del nuovo regime devono barrare la casella 2.
Il rigo RF50 dove riportare la quota annuale
Nel rigo RF50 colonna 3 deve essere riportata la quota annuale deducibile dei redditi in caso di possesso della documentazione. Al riguardo si ricorda che, come previsto dal provvedimento del 30 luglio 2019, paragrafo 1.3, la variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da riportare nella dichiarazione del periodo relativo all’esercizio dell’opzione di determinazione diretta del reddito agevolabile e nelle due successive. Trattasi pertanto di un terzo della variazione in diminuzione del 2019.
Le istruzioni prevedono che la colonna 3 debba essere compilata dai contribuenti che hanno optato per la documentazione in alternativa all’istanza di ruling. Sembrerebbe quindi che tale colonna riguardi solo i contribuenti con utilizzo diretto, “obbligati” alla predisposizione della documentazione nel caso in cui non intraprendano il ruling. Al contrario, i contribuenti con utilizzo indiretto che, facoltativamente, decidono di aderire al nuovo regime dovrebbero indicare il beneficio, che dovrebbe essere sempre ripartito in tre quote, in colonna 1.
Gli elementi da chiarire
Non è specificato dove debba essere indicato il beneficio in caso di esercizio dell’opzione per interruzione della procedura di ruling ed autoliquidazione, corrispondente ad un terzo della somma delle variazioni in diminuzione dei periodi di imposta cui si riferisce l’agevolazione patent box (ovvero, assumendo un contribuente che ha interrotto un ruling obbligatorio in corso presentato nel 2015, un terzo del beneficio per l’intero quinquennio 2015-2019).
Sembrerebbe ragionevole che tale importo debba essere indicato in colonna 3 per i contribuenti con ruling obbligatorio e in colonna 1 in caso di ruling facoltativo.
La quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili va indicata al rigo RF55, riportando il codice 80 nel caso di opzione ed utilizzo diretto ed il codice 40 in tutti gli altri casi. Anche in questo caso, la quota deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo.
Le ricadute nel modello Irap
Nel modello Irap al rigo IS90 i contribuenti con utilizzo diretto che hanno optato nel 2019 per il regime di autoliquidazione in alternativa al ruling indicano il terzo della variazione in diminuzione del 2019 in colonna 2 e il terzo della plusvalenza agevolata del 2019 in colonna 4.
Chi ha un utilizzo indiretto ed opta per la penalty protection indica in colonna 1 il terzo del beneficio ed in colonna 3 il terzo della plusvalenza agevolata. In analogia a quanto visto sopra per il modello redditi, non è specificato dove debba essere indicato il terzo del beneficio cumulato in caso di interruzione del ruling. Dovrebbe essere colonna 2 per utilizzo diretto e colonna 1 per utilizzo indiretto.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera