Controlli e liti

Il processo tributario da remoto lascia il passo alla trattazione scritta

Udienze senza presenti nei soli (pochi) casi in cui le dotazioni lo consentono

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Udienze tributarie senza la presenza delle parti e modalità a distanza ancora in alto mare. È quanto si evince dalla lettura dell’articolo 27 del Dl 137/2020. La norma sembra prendere atto della situazione alquanto singolare in cui versa la giustizia tributaria così da prevedere le udienze da remoto solo ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse disponibili. Negli altri casi, l’udienza si svolgerà con lo scambio di memorie.

Udienze a distanza

È singolare che le udienze a distanza nel processo tributario siano state previste molto prima dell’inizio della pandemia. L’articolo 25 bis del Dlgs 546/1992 introdotto dal Dl 119/2018 prevedeva la partecipazione delle parti all’udienza pubblica anche a distanza, su richiesta formulata, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio con modalità tali da assicurare la reciproca visibilità dei presenti. Sembra una previsione introdotta durante l’emergenza Covid e invece esiste nel nostro ordinamento da ben due anni, da allora, però, è rimasta quasi del tutto inattuata.

Così mentre negli altri processi, nel giro di poche settimane sono state approntate le udienze da remoto, nel rito tributario dopo due anni occorre ancora una norma che preveda tale tipo di udienza solo ove vi siano i mezzi. In difetto prevale la trattazione scritta.

Le memorie

La norma prevede, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con istanza da notificare e depositare almeno due giorni liberi anteriori alla trattazione. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile il collegamento da remoto, si procede con trattazione scritta. Viene fissato un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica. La controversia è rinviata a nuovo ruolo ove non sia possibile rispettare i termini ma con possibilità di prevedere la trattazione scritta.In sostanza, anche se una parte ritenga necessaria l’udienza pubblica, nella maggior parte dei casi (non potendosi svolgere l’udienza da remoto) si procederà comunque con trattazione scritta. La circostanza lascia perplessi: non si comprende quale possa essere l’utilità di queste ulteriori memorie considerando che già è previsto nel processo tributario la presentazione di memorie 10 giorni prima dell’udienza e che non possono essere eccepiti nuovi motivi.

Il confronto con gli altri processi

Si potrebbe obiettare che la trattazione scritta, in luogo della pubblica udienza, è stata già prevista negli altri processi e quindi mal si comprenderebbero le perplessità per il rito tributario. In realtà vi sono significative differenze. Nel rito civile, ad esempio, si svolgono varie udienze e il giudice deve seguire le ripetute osservazioni e repliche delle parti presentate nel corso del procedimento. Nel processo amministrativo e in quello contabile invece vi è una sola udienza, al pari del rito tributario, ma i giudicanti sono magistrati addetti esclusivamente a quella mansione e remunerati per tale importante attività

La funzione di giudice tributario è, invece, quasi sempre svolta, in via volontaria, da persone che esercitano altre attività a tempo pieno, e pertanto si verifica, comprensibilmente, che il tempo da dedicare a tale impegno non sia sempre quello adeguato alla complessità della causa. Del resto non si può pretendere di remunerare con qualche decina di euro una responsabilità così gravosa e delicata.

Nelle more che si decida dopo decenni di riformare la giustizia tributaria, valorizzando anche i tanti qualificati giudici già operanti, diventa indispensabile lo svolgimento dell’udienza alla presenza delle parti, affinché possano almeno essere segnalate eventuali superficiali letture degli atti, che potrebbero pregiudicare l’esito del processo. Il rischio è di danneggiare i contribuenti onesti talvolta equiparati ai veri evasori, i quali, invece, sono ben lieti di sottoporsi a un procedimento non sempre adeguatamente approfondito.

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