Irrogazione sanzioni senza sospensione di 60 giorni per il contraddittorio
L’ordinanza 7380/2020 della Cassazione: atto di irrogazione non equiparabile a quelli di natura impositiva
All’atto di irrogazione di sanzioni non si applica il termine sospensivo di 60 giorni dal rilascio del Pvc previsto dallo Statuto del contribuente per gli avvisi di accertamento. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7380/2020.
In base all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, nel triplice caso di accessi, ispezioni e verifiche, dopo il rilascio della copia del Pvc, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, e l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Secondo gli arresti di legittimità più recenti, la nullità dell’accertamento emesso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del Pvc, in assenza di ragioni di particolare urgenza, scatta automaticamente sia ai fini dei tributi interni (Irpef, Ires, Irap) sia ai fini dei tributi armonizzati (Iva), e non richiede alcuna prova di resistenza (si veda Cassazione 474/2020, 16971/2019, 701/2019).
Nel caso oggetto della pronuncia odierna, a seguito di una verifica fiscale, a margine della quale era stato emesso il relativo Pvc, l’ufficio aveva notificato prima un atto di contestazione e poi un atto di irrogazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato tale atto, adducendo la violazione dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, in quanto non era stato attivato il contraddittorio anteriormente all’emissione del primo atto di contestazione.
La Cassazione, riprendendo un suo precedente arresto, ha ribadito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’atto di irrogazione di sanzione non è soggetto al termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12 per gli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale all’articolo 16 del Dlgs 472/1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (si veda Cassazione 11391/2017).
In effetti, l’articolo 16 prevede già una forma di contraddittorio specifica per i provvedimenti sanzionatori autonomi rispetto agli avvisi di accertamento: in particolare, l’ufficio notifica un atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri per la determinazione delle sanzioni; il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso, può definire in maniera agevolata le sanzioni recate dall’atto, oppure produrre memorie difensive, che l’ufficio ha poi un anno di tempo per valutare e per irrogare, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Del resto, che l’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 non sia applicabile ai provvedimenti sanzionatori si comprende anche dalla formulazione testuale dalla norma, per cui «l’avviso di accertamento non può essere emanato prima» del termine.
Nulla cambierà in proposito dal prossimo 1° luglio, data di entrata in vigore della nuova disciplina sul contraddittorio “generalizzato” prevista dall’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, che impone agli Uffici di notificare un invito all’adesione prima di emettere l’avviso di accertamento scaturente anche da controllo a tavolino, purché non parziale: ciò in quanto è la stessa disposizione a far salve le diverse previsioni stabilite nelle ipotesi di accesso, ispezione e verifica ex articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, e comunque permane la specifica disciplina dettata per i provvedimenti sanzionatori dall’articolo 16 del Dlgs 472/1997.