Mini-prestiti garantiti, più tolleranza per le precedenti esposizioni
Possono accedere ai prestiti garantiti anche i soggetti con Utp o Npl classificati come tali prima del 31 gennaio 2020
La legge di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020) ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m). Tra le varie novità, si segnala un ampliamento delle possibilità di accesso alla misura per i soggetti con obbligazioni creditizie “non performing” nei confronti dell’istituto di credito finanziatore.
La versione originaria della norma escludeva dalla possibilità di accedere alla garanzia statale del 100% i soggetti con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate prima del 31 gennaio 2020 come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» in base alla disciplina bancaria (paragrafo 2, parte B, delle Avvertenze Generali della Circolare della Banca d'Italia 30 luglio 2008, n. 272).
Erano in ogni caso esclusi i soggetti con esposizioni classificate come «sofferenze», indipendentemente dalla data della classificazione.In proposito, si ricorda brevemente che: 1) per «sofferenze» si intendono le esposizioni creditizie nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili;
2) per «inadempienze probabili»(unlikely to pay) si intendono le esposizioni creditizie per le quali la banca valuta improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente le sue obbligazioni, a prescindere dalla presenza di eventuali rate scadute e non pagate;
3) per «inadempienze scadute o sconfinanti deteriorate» si intendono le esposizioni che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza. Pertanto, secondo la disciplina originaria, i soggetti con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» verso il soggetto finanziatore erano ammessi ai mini finanziamenti solo se tale classificazione era stata effettuata a partire dal 31 gennaio 2020.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, è prevista la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo anche per i soggetti che presentino esposizioni classificate come «inadempienze probabili» o «esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate» prima del 31 gennaio 2020, a condizione che, alla data della richiesta del finanziamento, le esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47bis, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento Ue 575/2013. Rimane ferma l’esclusione per i soggetti con esposizioni classificate come «sofferenze».
Sotto altro profilo, la legge di conversione ha fatto rientrare nella platea dei beneficiari della garanzia anche i soggetti con esposizioni classificate come «inadempienze probabili» o «esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate» già prima del 31 gennaio 2020 che sono state oggetto di concessioni da parte del soggetto finanziatore, ivi compreso il caso in cui sia trascorso meno di un anno da quando le concessioni sono state accordate, se però alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità) tali esposizioni non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle concessioni e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.