Niente bollo auto con handicap attestato dalla Commissione medica
La sentenza 2850/11/2020 della Ctr Lazio: esonero dalla data del provvedimento che conferma le patologie e fino al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi
In presenza di patologie come la sclerosi multipla, che limitano o precludono del tutto la deambulazione, eventuali benefici fiscali a favore del contribuente possono essere concessi solo a seguito di idonea certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap ex articolo 4 della legge 104/1992. L’esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica può dunque essere riconosciuta dalla data del provvedimento che conferma la sussistenza delle patologie e fino al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi che sono attestati. Così la sentenza 2850/11/2020 della Ctr Lazio (presidente e relatore Picone).
La vicenda
Una donna affetta da sclerosi multipla il 12 giugno 2015, dopo avere svolto gli esami medici, inoltra tutta la documentazione all’Aci e alla Regione Lazio per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2016, 2017 e 2018. Ma gli enti non rispondono costringendola così ad adire la Ctp. Il beneficio fiscale richiesto spetta in quanto comprovato dal certificato della Commissione medica preposta. Gli enti resistenti non si costituiscono ma il giudice, non ritenendo comunque provata, sulla base degli atti depositati, la persistenza della difficoltà nella deambulazione, rigetta il ricorso e condanna la contribuente alle spese di giudizio. La donna non demorde e il 16 ottobre 2018 propone appello.
L’Aci e la Regione Lazio non si costituiscono nuovamente in giudizio ma il 31 ottobre 2018 depositano il provvedimento con cui comunicano alla contribuente l’accoglimento con effetto retroattivo dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica fino al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi già attestati dalla Commissione medica.
La sentenza
Il giudice del gravame, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello della contribuente condannando le parti appellate alla refusione delle spese di giudizio del doppio grado. I documenti prodotti in primo grado dalla contribuente per comprovare il suo stato psico-fisico sono stati valutati frettolosamente dal giudice. Inoltre l’ulteriore documentazione prodotta nelle more del giudizio e valutabile per la prima volta in appello in quanto rilasciata dalla Pa successivamente alla proposizione del gravame, confermano la persistenza della patologia e dunque la conseguente spettanza del beneficio fiscale dell’esenzione dalla tassa automobilistica per gli anni 2016, 2017 e 2018.