Imposte

Operazioni triangolari Ue, la dichiarazione del cliente finale prova il trasferimento dei beni

Con la risposta a interpello 632 la collaborazione del promotore diviene fondamentale nella raccolta delle evidenze richieste dalle Entrate

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La triangolare comunitaria “resiste” anche quando la prima cessione avviene con clausola franco fabbrica, sempre che si riesca a provare l’avvenuto trasferimento fisico del bene in altro Stato membro. A tal fine, la collaborazione del promotore diviene fondamentale nella raccolta del set documentale ritenuto idoneo dalle Entrate.

Con la risposta a interpello 632 viene confermato che le semplificazioni dettate dall’articolo 138 della direttiva 112/2006 in ordine alle cosiddette triangolazioni comunitarie semplificate si applicano anche quando la prima cessione avviene con resa ex works (diverso sarebbe se anche la seconda vendita avvenisse con la medesima clausola).

Nel caso analizzato, il primo cedente italiano vende a una società tedesca la quale rivende a un soggetto passivo austriaco. Pertanto, il primo cedente emette fattura non imponibile ex articolo 41 del Dl 331/1993. Questo, evidentemente, a condizione che sia in grado di provare l’avvenuto trasporto del bene in Austria.

Nella risposta viene confermato quanto a suo tempo precisato con la circolare 12/E/2020: le presunzioni recate dall’articolo 45-bis del regolamento comunitario 2018/1912 valgono a partire dal 2020 ma possono offrire una copertura anche alle operazioni effettuate in epoca anteriore, a condizione che il corredo documentale corrisponda esattamente a quello previsto. L’interpello riguardava operazioni effettuate nel 2019 e, logicamente, le Entrate richiamano anche i precedenti di prassi (ancora attuali), adattandoli alla triangolare. Viene quindi riproposto il set documentale “dettato” con la risoluzione 345/E/2007: fattura di vendita, elenchi Intrastat, Cmr firmato da cedente, vettore e cessionario, rimessa bancaria dell’acquirente e documentazione contrattuale.

Considerato però che nell’ipotesi delle cessioni con resa ex works può essere difficile per il cedente nazionale ottenere la copia della Cmr riportante anche la firma del destinatario della merce, è possibile utilizzare qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare il trasferimento delle merci, tra cui anche un insieme di documenti dal quale ricavare le medesime informazioni e le firme dei soggetti coinvolti. Vengono poi richiamate anche le risoluzioni 477/E/2008 e 19/E/2013 e ricordato che tale documentazione può anche essere recuperata in un momento successivo, ma appena possibile, in modo da poterla esibire prontamente in sede di controllo.

La parte più interessante della risposta consiste, probabilmente, nell’adattamento al caso della triangolazione del corredo documentale “alternativo” individuato nella risposta 100/2019: Ddt con firma di presa in carico del trasportatore, documentazione contrattuale e dichiarazione di ricezione merce da parte del cliente.

Ed è proprio su tale ultimo punto che la risposta a interpello 632 aggiunge qualcosa: nell’ambito di una triangolazione, in caso di Cmr non “idoneo” (perché carente della firma del destinatario della merce), la dichiarazione utile a provare il trasferimento fisico dei beni deve essere fornita dal cliente finale (e non dal promotore della triangolazione).Il tutto, con gli evidenti problemi che ne potrebbero derivare in tutti i casi in cui, per ragioni di riservatezza commerciale, il promotore non volesse rendere nota al proprio fornitore l’identità del cliente finale.

Le Entrate ricordano infine che resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la validità del set documentale in sede di verifica.

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