Imposte

Il socio d’opera diventa di capitali, l’Agenzia: effetti fiscali dall’anno d’imposta successivo

La risposta a interpello 116/2020: mutamento nella partecipazione a utili e perdite ma non nella compagine

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di Gianluca Dan e Laura Fava

La decorrenza degli effetti fiscali delle cessioni di quote tra gli stessi soci di una società di persone è un tema che suscita molti quesiti inviati a «L’Esperto risponde» del Sole 24 Ore. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 116/2020 risolve un caso particolare di cessione di quote sostenendo che l’imputazione del reddito ai soci in conformità all’atto di cessione delle quote a favore del socio d’opera ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di redazione dell’atto (nel caso specifico l’atto era del 2019 e gli effetti fiscali decorrono dal 2020).

Può essere così riassunta la risposta a interpello Entrate 116/2020 con la quale è stata fornita una fedele interpretazione della previsione normativa, contenuta nell’articolo 5, comma 2, del Tuir, secondo cui nell’ipotesi di variazione delle quote di partecipazione agli utili (e alle perdite) in corso d’anno, gli effetti fiscali dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (contenenti le nuove quote di partecipazione agli utili/perdite) si producono dal periodo d’imposta successivo a quello della redazione dell’atto.

La questione sottoposta
L’istante chiede chiarimenti in ordine all’applicazione di tale disposizione, ritenendo che, trattandosi nel suo caso di «modificazione della composizione societaria», la variazione delle quote di partecipazione possa valere già con riferimento al reddito della società relativo al periodo d’imposta 2019.

La fattispecie rappresentata riguarda una società di persone, partecipata da
due soci di capitale comproprietari al 50%, entrambi con una quota di partecipazione agli utili e alle perdite, rispettivamente del 27,5% e del 34,5%;
un socio d’opera con partecipazione agli utili del 45% e alle perdite del 31 per cento.

A seguito dell’atto di cessione quote, intervenuto ad ottobre 2019, a favore del socio d’opera, quest’ultimo acquisisce la qualifica di socio di capitale, compartecipando per il 33,33% alla società, in ugual misura con gli altri soci. Con tale atto, a partire dal 2019, oltre alle quote di partecipazione al capitale, variano anche le rispettive percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite rendendole uguali per tutti al 33,33% ciascuno.

La società si interroga, quindi, sulla corretta determinazione del reddito che dovrà essere imputato e certificato ai tre soci per il periodo d’imposta 2019, mediante la compilazione del campo 8, del quadro RO, modello Redditi SP, propendendo per l’imputazione del reddito tra i tre soci nella nuova misura del 33, 33% ciascuno. L’istante troverebbe conforto nelle istruzioni alla compilazione del quadro RO, secondo cui nel campo 8 «va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell’anno 2019, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2019».

La ratio per cui la norma attribuisce rilevanza agli atti che modificano la quota di partecipazione agli utili solamente se redatti in data anteriore all’inizio del periodo d’imposta è quella di contrastare possibili arbitraggi per mano dei soci che altrimenti potrebbero modificare l’imputazione del reddito della società, nel periodo d’imposta stesso a loro piacimento con possibili indebiti risparmi di imposta.

La risposta delle Entrate
La risposta dell’Agenzia chiarisce che la trasformazione, mediante acquisto delle quote, del socio d’opera in socio di capitali ha comportato (solamente) un mutamento nelle percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite e non un mutamento della compagine sociale (almeno ai fini fiscali).

Pertanto, tenuto conto che l’atto è stato stipulato nel corso del periodo d’imposta 2019, l’agenzia delle Entrate afferma che l’imputazione del reddito dell’anno 2019 debba avvenire sulla base della stessa percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite applicata nel precedente periodo d’imposta. Pertanto gli effetti fiscali della modifica decorreranno dall’anno successivo.

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