Imposte

Sismabonus, la data del titolo edilizio sblocca l’accesso alla detrazione

La legge 178/2020 fa chiarezza sul requisito temporale prima agganciato all’avvio della procedura autorizzatoria

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 68, della legge 178/2020), introducendo all’articolo 16, comma 1-bis, del Dl 63/2013 le parole «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio», demolisce il vincolo che per molto tempo ha attanagliato gli interventi antisismici, legando la possibilità di usufruire della detrazione solo se le procedure autorizzatorie fossero state attivate dal 1° gennaio 2017.

Prima dell’intervento normativo in commento, infatti, per poter beneficiare della detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, poi ampliata anche alla 3), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, era necessario che le procedure autorizzative fossero iniziate dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al nuovo comma 1- bis articolo 16 del Dl 63/2013 come modificato dalla Legge Finanziaria 2017 (legge 232/2016 articolo 1, comma 2, lettera c), quindi dal 1° gennaio 2017.

Questa start line riferita all’avvio delle procedure autorizzative e non alla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, non teneva conto delle lungaggini della burocrazia italiana - soprattutto quando si tratta di opere di particolare rilevanza sia economica che sociale – e, per di più, lasciava ampio spazio di interpretazione circa il significato di «avvio delle procedure autorizzative», che si è tradotto nella prassi nell’esclusione dall’incentivo di tutti quei contribuenti che a tale data avevano ottenuto l’autorizzazione ma con richiesta fatta negli anni precedenti. Ad esempio, se un soggetto a dicembre 2016 avesse presentato la richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi antisismici su un immobile al Comune di competenza, la cui verifica ed accettazione fosse avvenuta nel 2017, sarebbe stato comunque escluso dall’incentivo in quanto già la sola presentazione della richiesta era considerata inizio delle «procedure autorizzatorie», quindi antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Tale gap normativo, però, sembrerebbe essere definitivamente superato dall’integrazione intervenuta con la legge di Bilancio 2021 che aggiunge quale condizione di accesso alla detrazione, in alternativa all’avvio della procedura autorizzativa, il rilascio del titolo edilizio, quindi di un atto “finale”, per il quale è possibile individuare con esattezza la data, in modo da poter verificare correttamente se la stessa ricade o meno nell’intervallo temporale per l’accesso all’agevolazione.

Se da un lato la legge di Bilancio citata risolve un problema, dall’altro non chiarisce se l’effetto della modifica decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione integrata, quindi 1° gennaio 2017, o dalla data di entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2021).

A parere di chi scrive, considerando anche i commenti riportati nelle schede di lettura della legge di bilancio in cui i legislatori fanno addirittura riferimento al 6 giugno 2013 (in luogo del 1° gennaio 2017), tale integrazione ha effetto retroattivo. Se così non fosse si avrebbe un ulteriore diseguaglianza di trattamento tra i contribuenti che hanno avviato la procedura prima del 2017 ma hanno ottenuto il titolo edilizio nel 2019 da quelli che invece hanno ottenuto il titolo nel 2021.

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