Imposte

Spese detraibili, vale sempre il limite specifico di reddito

Per la detrazione relativa alle badanti si applica la soglia dei 40mila euro di imponibile e non quella si 120mila euro

di Marcello Tarabusi

Il tetto di 120mila euro di imponibile non si applica alla detrazione sulle spese per badanti dei soggetti non autosufficienti, per i quali resta in vigore la più bassa soglia di 40mila euro stabilità dal Tuir. Il principio vale anche per altre detrazioni che prevedono limiti specifici di reddito.

Lo precisa la circolare 7/E/2021, nel paragrafo dedicato alle spese per badanti: la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, in base all’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta sempre per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40mila. Oltre tale soglia (nella quale vanno compresi anche i redditi soggetti a cedolare secca o flat tax: si veda l’articolo), pertanto, la detrazione si azzera del tutto anche se il reddito non raggiunge 120mila euro.

L’Agenzia, pur non dichiarandolo espressamente, fa implicitamente riferimento ad uno specifico corollario del principio di specialità, riassunto nel brocardo latino lex posterior generalis non derogat priori speciali, secondo il quale una legge successiva che disciplina un caso generale non abroga una precedente legge che regola una ipotesi specifica. Nel caso di specie, la conseguenza è che non trova applicazione la nuova soglia generale di reddito introdotta dalla legge di Bilancio 2020, la quale ha previsto che le detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir spettino per l’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120mila euro, mentre oltre tale soglia decrescono al crescere del reddito e si azzerano oltre 240mila euro. Fanno eccezione, per espressa previsione di legge, gli interessi passivi e le spese sanitarie, per le quali non vi sono limiti di reddito e, aggiunge l’agenzia delle Entrate, le detrazioni che hanno soglie di imponibile specifiche.

La conclusione è condivisibile: la regola per cui la legge speciale sopravvive ad una legge generale successiva non ha un valore assoluto (come affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza 41/1992 e dalla Cassazione da ultimo Sezioni Unite 2320/2020), perché dal contesto di una nuova legge generale potrebbe risultare la volontà di abrogare le precedenti regole speciali incompatibili. Tuttavia non è certo questo il caso del nuovo comma 3-bis del Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 allo scopo di limitare le detrazioni esistenti al crescere del reddito: è evidente che se il legislatore intendeva contenere la spesa pubblica, sostenere l’abolizione tacita di soglie specifiche inferiori a quella generale avrebbe l’effetto esattamente opposto – e incompatibile - di aumentarla.

La conclusione dell’Agenzia è quindi condivisibile, e deve ritenersi applicabile anche alle spese sostenute per l’iscrizione di ragazzi tra 5 e 18 anni a conservatori, scuole di musica e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per cui rimane la soglia di reddito complessivo non superiore a 36mila euro: la circolare 7/E/2021 non ne fa menzione, perché la nuova detrazione si applica solo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

La circolare non dice nulla nemmeno rispetto ai canoni di leasing immobiliare sulla prima casa, per le quali afferma genericamente che dal 2020 si applica la regola regressiva oltre 120mila euro di imponibile. È tuttavia corretto concludere che nell’anno di stipula del contratto di leasing debba sussistere il requisito – richiesto dal Tuir - di un reddito complessivo non superiore a 55mila euro, mentre nei periodi di imposta successivi vale – dal 2020 compreso - la regola generale con le soglie di 120mila per la regressività e di e 240mila per l’azzeramento della detrazione. Chi, pertanto, ha stipulato il leasing nel 2020 dovrà considerare la soglia di 55mila euro; chi aveva firmato il contratto in anni precedenti nel 2020 potrà fruire della detrazione per intero, se non supera i 120mila euro di imponibile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©