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Autofattura per gli acquisti da agricoltori esonerati ancora senza codici

Il nuovo tracciato al debutto dal 4 maggio diventerà obbligatorio da ottobre 2020

di Gian Paolo Tosoni

Manca ancora l’autofattura per gli acquisti da agricoltori esonerati nei nuovi codici da utilizzare per la fatturazione elettronica introdotti dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020.

Si ricorda che le nuove codifiche relative alla natura delle operazioni effettuate e per il tipo documento entrano in vigore dal 4 maggio 2020; tuttavia il Sistema di interscambio (Sdi) accetterà fino al 30 settembre 2020 fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con i nuovi che i precedenti codici (si veda l’articolo su Ntplus Fisco).

Lamentiamo che le codifiche «TipoDocumento» non prevedono ancora l’autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato e cioè colui che nell’anno precedente abbia realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Quindi gli operatori che effettuano acquisti presso questi soggetti esonerati continuano ad emettere una fattura normale «TipoDocumento TD01» indicando se stessi sia come fornitore che cliente e quindi con la medesima intestazione; nella descrizione della fattura elettronica si deve indicare che si tratta di acquisto effettuato presso un’impresa agricola in regime di esonero indicando la sua partita Iva. Lo Sdi la rimanda al destinatario che è anche l’emittente del documento. L’emittente/acquirente registra la fattura soltanto negli acquisti e, quindi, occorre fare attenzione agli automatismi che magari registrerebbero il documento anche nel registro delle fatture emesse come avviene di solito per le autofatture. Invece la conservazione dovrà essere effettuata sia negli acquisti che nelle vendite. Il produttore agricolo esonerato generalmente riceve la fattura cartacea anche via pec, ma la può rintracciare anche all’interno del cassetto fiscale qualora sia registrato nel portale Fisco on-line.

Tra i nuovi codici del Tipo documento segnaliamo il «TD26» relativo alla cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni. Si tratta di un tipo di documento molto utilizzato dalle imprese agricole qualora svolgano un’attività rientrante nel regime speciale Iva e un’attività in regime ordinario. Si pensi, ad esempio, al caso della coltivazione di terreni con annesso allevamento di bestiame da un lato e la produzione di energia elettrica dall’altro, oppure l’esercizio dell’attività agrituristica unitamente ad un’attività agricola applicando regimi Iva diversi. In presenza di passaggi interni dall’attività agricola a quella in regime ordinario o forfettario (o viceversa) si deve emettere fattura in base al valore normale di beni e servizi trasferiti e dal 4 maggio 2020 si dovrà utilizzare come tipo documento il TD26.

Nessuna novità per quanto riguarda la fattura emessa dalle cooperative agricole per conto dei soci ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/72. La cooperativa che riceve i conferimenti emette la fattura per conto dei soci inserendo il codice “CC” nel file xml, che significa emissione per conto terzi.
La fattura ha una numerazione apposita (esempio 1/coop) in modo che le fatture non si sovrappongano a quelle emesse dal socio il quale dovrà quindi tenere due registri sezionali per le fatture emesse.
La fattura elettronica può essere trasmessa direttamente nell’area riservata del socio oppure la consegna del documento al cedente avviene mediante il sistema classico della pec. Alcune cooperative mandano la copia di cortesia cartacea al socio.

Altra novità introdotta dal provvedimento del 28 febbraio 2020 relativamente ai codici relativi alla natura delle operazioni, segnaliamo il codice «N6.8» ( inversione contabile operazioni del settore energetico) che riguarda le cessioni di energia elettrica al Gse o a soggetti analoghi.